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LEGGE 1 dicembre 1953, n. 900

Proroga del termine di ultimazione dei lavori di cui all'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 8 maggio 1947, n. 399, ratificato con legge 11 gennaio 1950, n. 22.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  29-12-1953 al: 21-12-2008
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

È fissato al 31 dicembre 1954 il termine di costruzione stabilito al terzo comma dell'art. 2 del decreto legislativo 8 maggio 1947, n. 399, modificato con la legge 11 gennaio 1950, n. 22, e con la legge 1 marzo 1952, n. 113.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1 dicembre 1953

EINAUDI PELLA - MERLIN - GAVA - AZARA

Visto, il Guardasigilli: AZARA