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LEGGE 26 novembre 1953, n. 876

Concessione della tredicesima mensilita ai titolari di pensioni ordinarie.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 07/01/1971)
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Testo in vigore dal: 8-1-1971
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato della Repubblica l'anno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Ai titolari di pensioni ordinarie o di assegni vitalizi, temporanei
o rinnovabili, diretti, indiretti o di riversibilita', a carico dello
Stato,   del   Fondo   pensioni   delle   ferrovie   dello   Stato  o
dell'Amministrazione  ferroviaria,  del Fondo per il culto, del Fondo
di  beneficenza e di religione della citta' di Roma, dell'Azienda dei
patrimoni  riuniti ex economali, degli Archivi notarili o del cessato
Commissariato  dell'emigrazione,  nonche'  ai titolari di pensioni od
assegni  delle  categorie  elencate  nei numeri da 1 a 6 dell'art. 20
della  legge  29  aprile  1949,  n.  221, e' concessa una tredicesima
mensilita'  del  trattamento di quiescenza loro spettante a titolo di
pensione o assegno e di caroviveri.
  ((Tale tredicesima mensilita', per i titolari di pensione o assegno
decorrente  da data non posteriore al 1 gennaio dell'anno cui essa si
riferisce,  va  commisurata  al  trattamento mensile loro dovuto al 1
dicembre  ai suddetti titoli e va corrisposta unitamente alla rata di
pensione  pagabile  nel  mese  di  dicembre; invece per i titolari ai
quali  la  pensione o l'assegno non sia spettato per l'intero anno la
tredicesima  mensilita'  va  concessa in ragione di un dodicesimo per
ogni  mese  o  frazione  di  mese  superiore  a  quindici  giorni del
trattamento  mensile  loro  dovuto  ai suddetti titoli al 1 dicembre,
oppure  all'atto  della  cessazione  della pensione o dell'assegno se
anteriore  a tale data, e va corrisposta, rispettivamente, unitamente
alla  rata  di  pensione  pagabile  nel  mese di dicembre oppure alla
cessazione della pensione o dell'assegno)).((2))
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AGGIORNAMENTO (2)
  Il  D.P.R.  28  dicembre  1970,  n. 1081 ha disposto (con l'art. 3,
comma 1) che la modifica ha effetto dal 1 settembre 1971.