stai visualizzando l'atto

DECRETO-LEGGE 21 giugno 1953, n. 451

Disposizioni sugli scrutini e gli esami nelle scuole secondarie e artistiche per l'anno scolastico 1952-53.

note:
Decreto-Legge convertito dalla L. 21 agosto 1953, n. 588 (in G.U. 22/08/1953, n.191).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
nascondi
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal:  22-6-1953 al: 21-12-2008
aggiornamenti all'articolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare norme con forza di legge per disciplinare gli esami delle sessioni del corrente anno nelle scuole secondarie di ogni ordine e grado;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto col Ministro per il tesoro; Decreta:

Art. 1

Articolo unico.

Le norme sugli scrutini e gli esami nelle scuole secondarie e artistiche, contenute nel decreto-legge 24 giugno 1952, n. 649, convertito in legge con la legge 25 luglio 1952, n. 1059, sono richiamate in vigore per l'anno scolastico 1952-53, con le seguenti modificazioni:
L'art. 5 è sostituito dal seguente:
"Nelle province di Bolzano e Gorizia i membri della Commissione per esami in lingua tedesca e in lingua slovena possono essere scelti anche fra i non abilitati che abbiano almeno tre anni di insegnamento nelle scuole secondarie superiori statali, purché forniti di laurea".
L'art. 6 è sostituito dai seguente:
"È data facoltà al presidente di aggregare alla Commissione giudicatrice, scegliendoli preferibilmente fra gli insegnanti di ruolo, membri particolarmente competenti, con voto consultivo, per
l'accertamento della preparazione dei candidati in materie speciali".
Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nello stesso giorno sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della, Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Napoli, addì 21 giugno 1953

EINAUDI DE GASPERI - SEGNI - PELLA

Visto, il Guardasigilli: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 giugno 1953

Atti del Governo, registro n. 77, foglio n. 62. - PALLA