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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 settembre 1952, n. 4565

Determinazione dei posti di ruolo nella Scuola per l'arte bianca e le industrie dolciarie di Torino.

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vigente al 28/04/2024
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Testo in vigore dal: 24-6-1953
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto  il regio decreto 16 novembre 1924, n. 2333, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  39  del  17  febbraio  1925,  riguardante il
riordinamento  della  Scuola  di  tirocinio  ad  orario  ridotto  per
panettieri, mugnai, pasticcieri e dolcieri di Torino;
  Visto  il regio decreto 27 novembre 1933, n. 1622, pubblicato nella
Gazzetta   Ufficiale   n.  287  del  13  dicembre  1933,  riguardante
l'assunzione  della  denominazione  di "Scuola per l'arte bianca e le
industrie dolciarie" da parte della suddetta Scuola;
  Considerato  che  il  primo  comma  dell'art.  3 del suddetto regio
decreto n. 2333, stabilisce che il personale titolare della Scuola si
compone del direttore e di un assistente;
  Considerata  l'opportunita' di istituire, per esigenze scolastiche,
una cattedra di ruolo e di sopprimere il posto di assistente di ruolo
che,  in applicazione del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1277,
assunse la denominazione di insegnante tecnico pratico;
  Vista   la   legge  15  giugno  1931,  n.  889,  sul  riordinamento
dell'istruzione media tecnica;
  Sulla  proposta  del  Ministro  Segretario di Stato per la pubblica
istruzione,  di  concerto  con il Ministro Segretario di Stato per il
tesoro;

                              Decreta:

  A  decorrere  dal  1  ottobre  1952, il posto di insegnante tecnico
pratico  di  ruolo  esistente presso la Scuola per l'arte bianca e le
industrie  dolciarie  di  Torino  6 soppresso ed e' istituito, in sua
sostituzione, una cattedra di ruolo.
  A  decorrere  dalla  stessa  data,  i posti di ruolo della suddetta
Scuola sono determinati dalla seguente tabella organica:
=====================================================================
             QUALIFICA              |  N. |             NOTE
------------------------------------|-----|-------------------------
1. Direttore  con  insegnamento  e  |  1  |Il  Direttore ha l'obbligo
   con  l'obbligo  della direzione  |     |    di  impartire  l'inse-
   dei laboratori e delle officine  |     |    gnamento  in una delle
2. Merceologia - Arte  bianca  con  |  1  |    cattedre di cui ai nn.
   laboratorio - Microscopia - Pa-  |     |    2 e 3
   nificio - Pastificio             |     |
3. Merceologia - Industrie dolcia-  |  1  |
   rie  con  laboratorio - Tecnica  |     |
   industriale dolciaria - Chimica  |     |
   e bromatologia con laboratorio   |     |

  Alla  spesa  derivante dall'applicazione del presente decreto sara'
fatto  fronte  con  le  economie  conseguenti  alla  soppressione del
suddetto posto di insegnante tecnico pratico.

  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Dato a Roma, addi' 19 settembre 1952

                               EINAUDI

                                                        SEGNI - PELLA

Visto, il Guardasigilli: ZOLI
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 1 giugno 1953
  Atti del Governo, registro n. 77, foglio n. 2. - PALLA