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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1952, n. 4558

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Pisa.

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vigente al 29/04/2024
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Testo in vigore dal: 10-6-1953
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Veduto  lo  statuto dell'Universita' degli studi di Pisa, approvato
con  regio  decreto 14 ottobre 1926, n. 2278, e modificato con i regi
decreti  13  ottobre  1927,  n.  2225; 20 settembre 1928, n. 2251; 31
ottobre  1929, n. 2473; 30 ottobre 1930, n. 1916, 22 ottobre 1931, n.
1339;  27 ottobre 1932, n. 2098; 13 dicembre 1934, n. 2408; 1 ottobre
1936,  n. 2462; 27 ottobre 1937, n. 2170; 5 ottobre 1939, n. 1744; 26
ottobre  1940,  n. 2071; 27 aprile 1942, n. 469 e 24 ottobre 1942, n.
1652;  con decreto del Capo provvisorio dello Stato 30 dicembre 1947,
n.  1689,  e  con decreti del Presidente della Repubblica 17 febbraio
1949,  n.  97; 30 ottobre 1949, n. 1169; 31 ottobre 1950, n. 1309; 11
aprile  1951,  n.  566;  27 ottobre 1951, n. 1801 e 25 marzo 1952, n.
872;
  Veduto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Veduto  il  regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Veduto  il  regio  decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Vedute  le  proposte  di  modifiche  dello  statuto formulate dalle
autorita'   accademiche   dell'Universita'   anzi   riconosciuta   la
particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;
  Sentito   il   parere   del   Consiglio  superiore  della  pubblica
istruzione;
  Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

                              Decreta:

  Lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi  di  Pisa,  approvato e
modificato  con  i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato
come appresso:

  L'elenco  degli  insegnamenti  complementari del corso di laurea in
lettere di cui all'art. 38 e' sostituito dal seguente:
    Sono insegnamenti complementari:
      1) Filologia greco-latina;
      2) Grammatica greca e latina;
      3) Storia comparata delle lingue classiche;
      4) Epigrafia greca;
      5) Papirologia;
      6) Antichita' greche e romane;
      7) Etruscologia ed archeologia italica;
      8) Storia della letteratura latina medioevale;
      9) Storia della lingua italiana;
      10) Storia del Risorgimento;
      11) Sanscrito;
      12) Filologia iranica;
      13) Ebraico e lingue semitiche comparate;
      14) Epigrafia ed antichita' semitiche;
      15) Lingua e letteratura araba;
      16) Lingua e letteratura copta;
      17) Filologia bizantina;
      18) Filologia germanica;
      19) Filologia slava;
      20) Paleografia e diplomatica;
      21) Numismatica;
      22) Paleontologia;
      23) Lingua e letteratura francese;
      24) Lingua e letteratura tedesca;
      25) Lingua e letteratura inglese;
      26) Lingua e letteratura spagnola;
      27) Lingua e letteratura portoghese;
      28) Lingua e letteratura neogreca;
      29) Lingua e letteratura romena;
      30) Lingua e letteratura russa;
      31) Lingua e letteratura polacca;
      32) Lingua e letteratura ungherese;
      33) Lingua e letteratura albanese;
      34) Lingua, letteratura e storia cinese;
      35) Storia delle religioni;
      30) Storia del Cristianesimo;
      37) Storia della Chiesa;
      38) Archeologia cristiana;
      30) Letteratura cristiana antica;
      40) Storia religiosa dell'Oriente cristiano;
      41) Egittologia;
      42) Assiriologia ed archeologia orientale;
      43) Storia orientale antica;
      44) Storia dell'arte del Medio ed Estremo Oriente;
      45) Storia dell'arte musulmana e copta;
      46) Biblioteconomia e bibliografia;
      47) Storia della musica;
      48) Letteratura delle tradizioni popolari;
      49) Etnologia;
      50)  Uno  degli  insegnamenti  filosofici  che  non  sia  stato
prescelto come fondamentale;
      51) Lingua e letteratura slovena;
      52) Lingua e letteratura serbo-croata.
  L'elenco  degli  insegna menti complementari del corso di laurea in
filosofia di cui all'art. 39 e' sostituito dal seguente:
    Sono insegnamenti complementari:
      1) Estetica;
      2) Filosofia del diritto;
      3) Storia della filosofia antica;
      4) Storia della filosofia medioevale;
      5) Storia delle religioni;
      6) Storia del Cristianesimo;
      7) Psicologia;
      8) Storia del Risorgimento;
      9) Storia del diritto italiano;
      10) Storia delle dottrine politiche;
      11) Storia delle dottrine economiche;
      12) Letteratura greca;
      13) Economia politica;
      14) Filosofia della storia;
      15) Filosofia della religione;
      16)  Una  lingua  e letteratura straniera moderna, a scelta fra
quelle elencate nell'art. 38 per la laurea in lettere.
  Art. 41. - E' sostituito dal seguente:
    Gli Istituti scientifici della Facolta' sono:
      Istituto di geografia generale;
      Istituto di archeologia e storia dell'arte antica;
      Istituto di glottologia;
      Istituto di storia dell'arte medioevale e moderna;
      Istituto di storia antica e antichita' classiche;
      Istituto di filologia romanza;
      Istituto di lingua e letteratura tedesca e filologia germanica;
      Istituto  di  storia  medioevale,  moderna e contemporanea e di
paleografia e diplomatica;
      Istituto di filologia classica;
      Istituto di letteratura italiana;
      Istituto di filosofia;
      Istituto di letteratura inglese e americana;
      Istituto di letteratura francese;
      Istituto di letteratura slava.
  Art.   97.   -   Agli   insegnamenti   complementari   di  "tecnica
urbanistica",  "igiene  applicata  all'ingegneria"  e  "comunicazioni
elettriche" e' abolita la specifica "semestrale".
  Art.  98.  - Per la sottosezione edile, l'insegnamento di cui al n.
15 e' sostituito dal seguente:
    "Architettura e composizione architettonica (biennale)".
  Art.  99.  - Per la sottosezione meccanica l'insegnamento di cui al
n. 15 e' sostituito dal seguente:
    "Disegno  di  macchine  e  progetti"  (oltre al corso annuale, un
secondo corso semestrale).
  Art. 102. - Il secondo comma e' sostituito dal seguente:
    "Costruzioni  in  legno,  ferro  e  cemento armato (scienza delle
costruzioni); macchine (meccanica applicata); costruzioni di macchine
(meccanica   applicata,   scienza   delle   costruzioni,   tecnologie
generali);  disegno  di  macchine  e  progetti (meccanica applicata);
impianti  industriali  meccanici  (macchine  e  tecnologie generali);
costruzioni  aeronautiche  (scienza  delle  costruzioni  e  meccanica
applicata   alle   macchine);   costruzioni  stradali  e  ferroviarie
(topografia   con   elementi  di  geodesia);  costruzioni  idrauliche
(scienza  delle  costruzioni, idraulica); impianti speciali idraulici
(idraulica   e  scienza  delle  costruzioni);  costruzione  di  ponti
(scienza delle costruzioni): chimica industriale (chimica applicata);
misure   elettriche,  impianti  elettrici,  costruzioni  di  macchine
elettriche,  radiotecnica, comunicazioni elettriche (elettrotecnica);
tecnologie generali (chimica applicata)".
  Art. 103. - L'ultimo comma e' sostituito dal seguente:
  "L'esame  di laurea consiste in una prova di cultura, sulle materie
fondamentali  del  corso  di  studi  seguito  dal  candidato  e nella
discussione   orale  di  un  progetto  specifico  attinente  al  ramo
d'ingegneria  della sottosezione cui appartiene il candidato, redatto
sotto  la guida e la sorveglianza di almeno due professori ufficiali.
Le  modalita'  per  la  prova  di  cultura (scritta, orale o grafica)
saranno stabilite di anno in anno dal Consiglio di facolta'".

  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Dato a Roma, addi' 30 ottobre 1952

                               EINAUDI

                                                                SEGNI

Visto, il Guardasigilli: ZOLI
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 15 maggio 1953
  Atti del Governo, registro n. 76, foglio n. 96. - PALLA