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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1952, n. 4557

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Firenze.

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vigente al 28/04/2024
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Testo in vigore dal: 3-6-1953
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Veduto   lo   statuto  dell'Universita'  degli  studi  di  Firenze,
approvato  con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2406, modificato con
i  regi decreti 13 ottobre 1927, n. 2230: 30 ottobre 1930, n. 1826; 1
ottobre  1931,  n. 1441; 6 dicembre 1934, n. 2449; 1 ottobre 1936, n.
2475;  27  ottobre  1937, n. 2620; 5 maggio 1939, n. 1165; 12 ottobre
1939,  n.  1712; 26 ottobre 1940, n. 2057; 27 aprile 1942, n. 467; 24
ottobre  1942,  n. 1439 e con decreti del Presidente della Repubblica
11 giugno 1950, n. 616; 30 ottobre 1950, n. 1127; 30 ottobre 1950, n.
1304;  30  giugno 1951, n. 957; 27 ottobre 1951, n. 1681 e 23 gennaio
1952, n. 168;
  Veduto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Veduto  il  regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Veduto  il  regio  decreto 30 settembre 1938, n. 1632, e successive
modificazioni;
  Vedute  le  proposte  di  modifiche  dello  statuto formulate dalle
autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche proposte;
  Sentito   il   parere   del   Consiglio  superiore  della  pubblica
istruzione;
  Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

                              Decreta:

  Lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi  di  Firenze  e'  cosi'
ulteriormente modificato:

  L'attuale  art.  77,  relativo al corso di laurea in fisica, ultimo
comma,  e' sostituito dal seguente: , "Lo studente non puo' sostenere
gli  esami  di  3° anno di esercitazioni di fisica sperimentale senza
aver superato quelli di esercitazioni di fisica sperimentale del 1° e
del 2° anno del corso".
  Gli articoli dell'attuale statuto dal n. 196 al 220 sono abrogati e
sostituiti  dai  seguenti  Scuole  di  specializzazione  annesse alla
Facolta' di medicina chirurgica.
  Art.  196.  -  Per  essere iscritti alle scuole di specializzazione
della  Facolta'  di  medicina  chirurgica occorre avere conseguito la
laurea   in  medicina  e  chirurgia  ed  il  titolo  di  abilitazione
all'esercizio professionale.
  Non si puo' essere iscritti contemporaneamente a piu' di una scuola
di specializzazione.
  Art.  197.  -  Per  essere  ammessi  a frequentare il primo anno di
ciascuna scuola di specializzazione occorre avere superato dinanzi ad
una Commissione di tra membri, presieduta dal direttore della scuola,
un  esame  di  ammissione  che  potra' consistere in prove scritte ed
orali,  a  scelta  del  direttore,  dirette  ad  accertare la cultura
medico-chirurgica  generale del candidato. Potranno essere esclusi da
detta prova di esame coloro che vengono iscritti con abbreviazione di
corso.
  La  Commissione per l'esame di ammissione e' composta dal direttore
della scuola, che la presiede, e da altri due insegnanti della scuola
medesima.
  Art.  198.  - Potranno essere concesse abbreviazioni di corso nelle
varie  scuole  di specializzazione a quegli aspiranti che ne facciano
domanda  e  che  dimostrino  di  essere  stati assistenti effettivi o
assistenti  volontari  di nomina rettoriale per un determinato numero
di  anni  presso  una  clinica  od  un istituto universitario, ovvero
assistenti  effettivi  preso  una  divisione ospitaliera di un grande
ospedale,  della  stessa materia cui si riferisce la specializzazione
prescelta.
  Art.  199.  -  La  frequenza  della  scuola  di specializzazione e'
obbligatoria.  Non potra' essere rilasciata la firma di frequenza dal
direttore  della scuola a quegli iscritti che non abbiano frequentato
per  un  periodo  da  lui giudicato sufficiente. Mancando la firma di
frequenza  l'iscritto non potra' essere ammesso a sostenere gli esami
speciali  di  quell'anno  di  corso  e percio' l'anno di corso dovra'
essere ripetuto.
  Art.  200.  -  Al  termine  di ogni anno di corso l'iscritto dovra'
sostenere  gli esami speciali prescritti dal regolamento della scuola
dinanzi  ad  una  Commissione di tre membri, presieduta dal direttore
della scuola.
  Alla  fine  dell'ultimo  anno  di  corso  oltre  gli esami speciali
l'iscritto dovra' sostenere un esame di diploma che consistera' nella
presentazione  di una tesi scritta e nella sua discussione dinanzi ad
una  Commissione  di  sette  membri,  nominata  dal  Consiglio  della
facolta' e presieduta dal direttore della scuola
  Art.  201.  -  Il numero minimo e massimo degli iscritti alle varie
scuole  di  specializzazione verra' fissato di anno in anno, entro il
mese di giugno, dal Consiglio della facolta' medico-chirurgica dietro
proposta del direttore della scuola, tenendo conto delle attrezzature
scientifiche  e  didattiche  della scuola medesima e sara' pubblicato
nel manifesto che verra' affisso nell'albo dell'Universita'.
  Art.  202.  -  La  direzione di ciascuna scuola di specializzazione
spetta   al   professore   titolare   della   materia  oggetto  della
specializzazione, sia esso di ruolo, ovvero incaricato.
  Gli    incarichi    di   insegnamento   nelle   varie   scuole   di
specializzazione  sono affidati, anno per anno, dalla Facolta' medico
chirurgica dietro proposta del direttore della singola scuola.
  Art.  203. Per le scuole di specializzazione si esigono le tasse di
immatricolazione,  di  iscrizione  e  di  diploma nella misura che la
legge  stabilisce  per la Facolta' di medicina e chirurgia, oltre gli
eventuali  contributi di laboratorio e di gabinetto da approvarsi dal
Consiglio di facolta'.
  Art. 204. - Le scuole di specializzazione sono le seguenti:
    1) Scuola di specializzazione in pediatria e puericultura;
    2) Scuola di specializzazione in ostetricia e ginecologia;
    3) Scuola di specializzazione in oculistica;
    4) Scuola di specializzazione in malattie veneree e della pelle;
    5)   Scuola  di  specializzazione  in  medicina  legale  e  delle
assicurazioni;
    6) Scuola di specializzazione in otorinolaringoiatria;
    7)   Scuola   di   specializzazione   in   radiologia   medica  e
radioterapia;
    8) Scuola di specializzazione in odontoiatria e protesi dentaria;
    9)  Scuola  di  specializzazione  in  malattie  cardiovascolari e
reumatiche;
    10)  Scuola  di specializzazione in endocrinologia e malattie del
ricambio;
    11) Scuola di specializzazione in anestesia;
    12) Scuola di specializzazione in chirurgia generale;
    13) Scuola di specializzazione in ortopedia e traumatologia;
    14) Scuola di specializzazione in malattie nervose e mentali;
    15) Scuola di specializzazione in igiene;
    16) Scuola di specializzazione in medicina tossicologica.

       Scuola di specializzazione in pediatria e puericultura

  Art. 205. - a) La durata del corso degli studi per il conseguimento
del  diploma  di  specialista  in  pediatria e puericultura e' di due
anni.
    b)  Gli  insegnamenti  della  scuola sono cosi' ripartiti nei due
anni di corso:
      1° anno:
        Clinica pediatrica;
        Puericultura;
        Anatomia umana;
        Fisiologia;
        Farmacologia;
        Immunologia.
      2° anno:
        Clinica pediatrica;
        Puericultura;
        Clinica chirurgica pediatrica;
        Dermatologia;
        Microbiologia;
        Radiologia;
        Psicologia e neuropsichiatria infantile.
    c)  Al  termine  di  ciascun  anno  dei  corso  l'iscritto dovra'
sostenere  un  esame  di profitto teorico e pratico sulle materie che
sono state oggetto di insegnamento nel corso dell'anno.
    d)  L'esame  per  il  conseguimento  del  diploma  di specialita'
consistera' in una discussione clinica sul malato e nella discussione
di   una  tesi  scritta  sopra  argomento  pediatrico  assegnato  dai
direttore  della scuola all'inizio del secondo anno di corso. L'esame
potra'  essere  integrato  da  interrogazioni  sul argomenti trattati
durante i due anni di corso.
    e)  Durante  i  due  anni  accademici  l'iscritto  e' obbligato a
frequentare come medico interno la clinica pediatrica.

        Scuola di specializzazione in ostericia e ginecologia

  Art. 206. - a) La durata del corso degli studi per il conseguimento
del  diploma di specialista in ostetricia e ginecologia e' di quattro
anni.
    b) Gli insegnamenti impartiti nella scuola sono cosi' distribuiti
nei quattro anni di corso:
      1° anno:
        Anatomia ed embriologia dei genitali femminili;
        Fisiologia dell'apparato genitale femminile;
        Fisiologia della gravidanza, parto, puerperio;
        Semeiotica ostetrico-ginecologica;
        Esame di laboratorio.
      2° anno:
        Anatomia patologica dei genitali femminili;
        Clinica ostetrico-ginecologica;
        Operazioni ostetriche.
      3° anno:
        Tecniche di laboratorio applicate alle diagnosi ostetriche;
        Clinica ostetrico-ginecologica
        Elementi di radiologia e radioterapia ginecologica.
      4° anno:
        Clinica ostetrico-ginecologica;
        Tecnica operatoria ginecologica;
        Nozioni di urologia ginecologica e tecnica cistoscopica.
      c)  Al  termine  di  ciascun  anno  di  corso l'iscritto dovra'
sostenere  un  esame  di profitto teorico e pratico sulle materie che
sono state oggetto di insegnamento durante il corso dell'anno.
      d)  L'esame  per  il  conseguimento  del diploma di specialista
consistera'  in una discussione clinica sopra un caso di ostetricia e
di  ginecologia  e  nella  discussione  di  una tesi scritta sopra un
argomento  vertente  o  nel  campo  dell'ostetricia o nel campo della
ginecologia.
      e)  Durante gli anni di corso e' obbligatorio l'internato nella
clinica ostetrico-ginecologica con servizio effettivo e continuativo.

              Scuola di specializzazione in oculistica

  Art. 207. - a) La durata del corso degli studi per il conseguimento
del diploma di specialista in oculistica e' di tre anni.
    b)  Gli  insegnamenti  della  scuola sono cosi' ripartiti nei tre
anni di corso:
      1° anno
        Embriologia;
        Anatomia e fisiologia dell'apparato oculare;
        Ottica fisiologica;
        Diottrica oculare;
        Patologia e clinica oculistica;
        Semeiotica oculare;
        Oftalmoscopia;
        Tecnica operatoria.
      2° anno:
        Patologia oculare e semeiotica oculare;
        Clinica oculistica (inclusa la traumatologia);
        Oftalmoscopia;
        Tecnica operatoria;
        Istopatologia oculare;
        Sierologia.
      3° anno:
        Clinica oculistica;
        Diagnostica oftalmoscopica;
        Infortunistica oculare;
        Tecnica operatoria;
        Neuropatologia oculare;
        Radiologia oculare.
    c)  Al  termine  di  ciascun  anno  di  studio  l'allievo  dovra'
sostenere  una  prova orale sugli insegnamenti impartiti nell'anno ed
una prova pratica sul malato con esami di laboratorio.
    d)  Per  il conseguimento del diploma di specialista il candidato
dovra'   sostenere  una  discussione  sopra  un  caso  clinico  e  la
discussione di una tesi.
    e)  Oltre  a seguire le lezioni cattedratiche e le esercitazioni,
gli  allievi  sono  tenuti  a  frequentare,  come interni, la clinica
oculistica e gli ambulatori da questa dipendenti.

    Scuola di specializzazione in malattie veneree e della pelle

  Art. 208. - a) La durata del corso degli studi per il conseguimento
del  diploma di specialista in dermatologia e venereo-sifilografia e'
di tre anni.
    b)  Gli  insegnamenti  della  scuola sono cosi' suddivisi nei tre
anni di corso:
      1° anno:
        Anatomia  della  pelle, degli organi genitali e dell'apparato
escretore;
        Fisiologia  della pelle, delle mucose, dell'apparato genitale
maschile e femminile e dell'apparato escretore;
        Patologia    generale    dell'infiammazione    dei   processi
degenerativi dei tumori;
        Allergia. Malattie di adattamento;
        Fisiopatologia   della   pelle   dell'apparato   genitale   e
dell'apparato  escretore  (con particolare riferimento alla vescica e
all'uretra);
        Studio  delle  lesioni dermatologiche elementari nei riguardi
clinici, istopatologici e fisiopatologici;
        Semeiotica dermatologica;
        Tecnica di laboratorio;
        Istopatologia, microbiologia, sierologia, chimica biologica.
      2° anno:
        Clinica delle malattie cutanee e veneree.
      3° anno:
        Clinica delle malattie cutanee e veneree;
        Dermatosi infantile;
        Dermatosi professionali;
        Igiene e disposizioni legislative;
        Terapia medica e chirurgica;
        Terapia    fisica    (con    particolare   riferimento   alla
Roentgen-curieterapia).
    c)  Al  termine di ciascun anno di corso, nel sostenere gli esami
speciali  sugli  insegnamenti  impartiti  durante  l'anno,  l'allievo
dovra'  praticare  la, visita di almeno due malati della specialita',
discuterne  la  diagnosi  e  la cura, nonche' illustrare un preparato
istologico ed eseguire una prova di laboratorio.
    d)  Al termine del corso l'esame per il conseguimento del diploma
consistera'  nella discussione di un caso clinico e nella discussione
di una tesi scritta sopra un argomento della specialita'.
    e)   Nei   tre   anni  di  corso  e'  obbligatoria  la  frequenza
dell'allievo  nella  clinica per l'intero anno solare, con gli stessi
obblighi cui sono tenuti gli assistenti volontari.

 Scuola di specializzazione in medicina legale e delle assicurazioni

  Art. 209. - a) La durata del corso degli studi per il conseguimento
del  diploma  di specialista in medicina legale e delle assicurazioni
e' di due anni.
    b)  Gli  insegnamenti  della  scuola sono cosi' ripartiti nei due
anni di corso:
      1° anno:
        Medicina legale penalistica e civilistica;
        Medicina legale delle assicurazioni;
        Tecnica    delle    perizie   medico-legali   e   valutazioni
infortunistiche;
        Tecnica diagnostica delle autopsie;
        Esercitazioni:  1)  di laboratorio, 2) di infortunistica e di
malattie  professionali  e  del  lavoro,  3) di tecnica e diagnostica
delle autopsie giudiziarie.
      2° anno:
        Medicina legale penalistica, civilistica e canonistica;
        Medicina legale delle assicurazioni;
        Tecnica    delle    perizie   medico-legali   e   valutazioni
infortunistiche;
        Tossicologia forense;
        Psicopatologia forense;
        Esercitazioni:  1) di infortunistica e malattie professionali
e del lavoro,
2) di tecnica e diagnostica delle autopsie giudiziarie.
    c)  Alla fine del 1° anno di corso l'allievo dovra' sostenere gli
esami  di profitto nelle seguenti materie: 1) medicina legale e delle
assicurazioni,
2)  tecnica e diagnostica delle autopsie, 3) prove pratiche attinenti
ai corsi di esercitazioni.
  Al termine del secondo anno l'allievo dovra' sostenere gli esami di
profitto  nelle  seguenti  materie:  1)  medicina legale penalistica,
civilistica  e  canonistica, 2) tecnica delle perizie medico-legali e
valutazioni    infortunistiche,    3)    tossicologia   forense,   4)
psicopatologia  forense,  5)  prove  pratiche  attinenti  ai corsi di
esercitazioni.
    d)  Per  il  conseguimento del diploma di specialista in medicina
legale  e  delle  assicurazioni,  l'allievo dovra' discutere una tesi
scritta, da lui preparata nei due anni di corso.
    e) Durante i due anni del corso, il direttore della scuola potra'
fare  svolgere  o  svolgere  personalmente  conferenze  su  argomenti
attinenti   alla  specializzazione,  ad  integrazione  delle  materie
obbligatorie.
    f)  Gli  iscritti alla scuola hanno l'obbligo di frequentare come
interni l'Istituto di medicina legale e delle assicurazioni.

         Scuola di specializzazione in otorinolaringoiatria

  Art. 210. - a) La durata del corso degli studi per il conseguimento
del diploma di specialista in otorinolaringoiatria e' di tre anni.
    b)  Le  materie di insegnamento durante i tre anni del corso sono
cosi' suddivise:
      1° anno:
        Anatomia ed embriologia dell'orecchio e delle prime vie aeree
e digerenti;
        Fisiologia dell'orecchio;
        Semeiotica otorinolaringologica.
      2° anno:
        Nozioni  di  patologia  generale e di anatomia patologica con
speciale riguardo alla otorinolaringoiatria;
        Patologia speciale otorinolaringoiatrica.
      3° anno:
        Nozioni  di  clinica  oculistica, di clinica neurologica e di
clinica  chirurgica  generale  particolarmente attinenti alla clinica
otorinolaringoiatrica;
        Diagnostica     e     terapia     medica     e     chirurgica
otorinolaringoiatrica.
    c)  Al  termine  di  ciascun  anno  del  corso  l'allievo  dovra'
sostenere  un  esame  teorico  e pratico sulle materie che sono state
oggetto di insegnamento durante quell'anno.
    d)  Per  il  conseguimento  del diploma di specialista di clinica
otorinolaringoiatrica,  l'allievo  dovra'  sostenere  una discussione
sopra  un  caso  clinico della specialita', oltre alla discussione di
una tesi scritta su argomento specialistico.
    e) Gli iscritti al corso di specializzazione dovranno frequentare
i  reparti  e  gli  ambulatori  della clinica con gli stessi obblighi
degli assistenti.

   Scuola di specializzazione in radiologia medica e radioterapia

  Art. 211. - a) La durata del corso degli studi per il conseguimento
del  diploma di specialista in radiologia medica e radioterapia e' di
due anni.
    b)  Gli  insegnamenti impartiti nella scuola sono cosi' suddivisi
nei due anni di corso:
      1° anno:
        Anatomia e fisiologia radiologiche;
        Fisica delle radiazioni ionizzanti;
        Tecnica della radiodiagnostica e radioterapeutica;
        Radiobiologia.
      2° anno:
        Roentgendiagnostica dell'apparato respiratorio;
        Roentgendiagnostica dell'apparato cardiovascolare;
        Roentgendiagnostica   dell'apparato   scheletrico   e   delle
articolazioni;
        Roentgendiagnostica dell'apparato urogenitale;
        Roentgendiagnostica   dell'apparato   digerente  e  ghiandole
annesse;
        Roentgendiagnostica del cranio e del sistema nervoso;
        Roentgenterapia e radiumterapia.
    c)   Il  corso  di  lezioni  sara'  integrato  da  conferenze  di
aggiornamento nei vari campi della biologia e dalla clinica.
    d)  Al  termine  di  ciascun  anno  del  corso  l'allievo  dovra'
sostenere  un  esame di profitto sulle materie che sono state oggetto
di insegnamento.
    e)  Per  il conseguimento del diploma, l'allievo dovra' sostenere
dinanzi  all'apposita  Commissione la discussione di una tesi scritta
su argomento di radiodiagnostica e radioterapia.
    f)  Ogni  allievo  ha l'obbligo di un internato di almeno quattro
mesi per ciascun anno nei vari reparti dell'Istituto.

    Scuola di specializzazione in odontoiatria e protesi dentaria

  Art. 212. - a) La durata del corso degli studi per il conseguimento
del  diploma  di specialista in odontoiatria e protesi dentaria e' di
due anni.
    b)  Gli  insegnamenti  della  scuola sono cosi' ripartiti nei due
anni del corso:
      1° anno:
        Clinica e patologia stomatologica;
        Anatomia e istologia orale;
        Anestesiologia e chirurgia dentale;
        Fisiologia orale;
        Microbiologia ed igiene orale;
        Odontoiatria conservativa e materia medica stomatologica;
        Protesi dentaria e odontotecnica;
        Radiologia stomatologica.
      2° anno:
        Clinica e patologia stomatologica;
        Odontoiatria infantile;
        Chirurgia orale;
        Ortopedia dento-facciale;
        Esercitazioni clinico-pratiche;
        Odontoiatria conservativa;
        Protesi odontotecnica.
    c)  Durante gli anni del corso saranno tenute anche conferenze di
carattere  complementare  su argomenti di patologia e clinica medica,
di  clinica pediatrica, di clinica otorinolaringoiatrica e di clinica
oculistica.
    d)  Alla  fine  di  ciascun  anno  di  corso gli allievi dovranno
sostenere  un esame di profitto, teorico e pratico, sulle materie che
sono state oggetto di insegnamento.
    e)  Per  il conseguimento del diploma e' obbligatoria altresi' la
discussione, dinanzi all'apposita Commissione, di una tesi scritta.
    f)  Gli  allievi  hanno  l'obbligo  dell'internato  nella clinica
odontoiatrica.

 Scuola di specializzazione in malattie cardiovascolare e reumatiche

  Art. 213. - a) La durata del corso degli studi per il conseguimento
del   diploma  di  specializzazione  in  malattie  cardiovascolari  e
reumatiche e' di tre anni.
    b)  Gli  insegnamenti  della  scuola sono cosi' ripartiti nei tre
anni di corso
      1° anno:
        1) Anatomia;
        2) Fisiologia del cuore e dei vasi;
        3) Igiene e statistica;
        4) Metodiche funzionali;
        5) Patologia e clinica medica;
        6) Patologia generale;
        7) Batterio-immunologia.
      2° anno:
        1) Farmacologia;
        2) Anatomia patologica;
        3) Radiologia;
        4) Metodiche funzionali;
        5) Patologia e clinica medica.
      3° anno:
        1) Problemi assicurativo-sociali;
        2) Chirurgica del cuore e dei vasi;
        3) Radiologia;
        4) Metodiche funzionali;
        5) Patologia e clinica medica;
        6) Terapie speciali;
        7) Ortopedia.
    c)  Oltre  le  lezioni  di  corsi  sopraindicati, potranno essere
tenute,   dietro  designazione  del  direttore  della  scuola,  delle
conferenze e delle dimostrazioni a classi riunite.
    d)  Le  lezioni,  le dimostrazioni e le esercitazioni pratiche si
svolgeranno  in  parte  presso  la  clinica  medica,  in parte presso
l'istituto  di  patologia  medica, in conformita' dell'orario, che al
principio dell'anno verra' stabilito dal direttore della scuola.
    e)  Al  termine  di  ciascun  anno  del  corso  l'allievo  dovra'
sostenere  un  esame  teorico-pratico  sulle  materie  che sono state
oggetto di insegnamento durante il corso dell'anno.
    f)  Al  termine  del triennio per il conseguimento del diploma di
specialista  l'allievo  dovra'  sostenere dinanzi alla Commissione la
discussione  di un caso clinico e la, discussione di una tesi scritta
sopra argomento riguardante malattie dell'apparato cardio-vascolare o
delle malattie reumatiche.
    g)  Durante i tre anni del corso gli allievi dovranno frequentare
assiduamente,  a  turno, le infermiere e gli ambulatori della clinica
medica, e dell'Istituto di patologia medica.

Scuola di specializzazione in endocrinologia e malattie del ricambio

  Art. 214. - a) La durata del corso degli studi per il conseguimento
del   diploma   di   specializzazione  in  malattie  del  ricambio  e
endocrinologia e' di due anni.
    b) Le materie di insegnamento sono cosi' suddivise fra i due anni
del corso:
      1° anno:
        Anatomia delle ghiandole endocrine;
        Fisiologia delle ghiandole endocrine;
        Fisiologia della alimentazione e del ricambio;
        Chimica biologica Tecnica di laboratorio;
        Fisiopatologia endocrina;
        Anatomia patologica delle malattie endocrine e metaboliche;
        Patologia e clinica delle malattie endocrine;
        Patologia, e clinica delle malattie del ricambio;
        Genetica (eredo-patologia-diametabolica).
      2° anno
        Clinica delle malattie endocrine;
        Clinica delle malattie del ricambio;
        Terapia delle malattie endocrine;
        Terapia delle malattie del ricambio;
        Radiodiagnostica e radioterapia.
    c)  Le  lezioni,  le dimostrazioni e le esercitazioni pratiche si
svolgeranno  in  parte  presso  la  clinica  medica,  in parte presso
l'istituto  di  patologia,  medica in conformita' dell'orario, che al
principio dell'anno verra' stabilito dal direttore della scuola.
    d)  Al  termine  di  ciascun  anno  del  corso  l'allievo  dovra'
sostenere  un  esame  teorico-pratico  sulle  materie  che sono state
oggetto di insegnamento durante il corso dell'anno.
    e)  Al  termine  del biennio, per il conseguimento del diploma di
specialista  l'allievo  dovra'  sostenere dinanzi alla commissione la
discussione  di  un caso clinico e la discussione di una tesi scritta
sopra  argomento  riguardante  l'endocrinologia  e  le  malattie  del
ricambio.
    f)  Durante i due anni del corso gli allievi dovranno frequentare
assiduamente  a  turno,  le infermiere e gli ambulatori della clinica
medica e dell'Istituto di patologia medica.

               Scuola di specializzazione in anestesia

  Art.  215.  a) La Scuola per la specializzazione in anestesia ha la
durata di due anni.
    b)  Saranno  ammessi  alla  frequenza  della scuola i laureati in
medicina  e chirurgia che dimostreranno di avere prestato servizio di
assistentato  in reparto di chirurgia generale e che avranno superato
il prescritto esame di ammissione.
    c)  Le  materie di insegnamento sono cosi' suddivise nei due anni
di corso:
      1° anno:
        Nozioni  di  fisica  con  particolare  riguardo alle leggi di
diffusibilita'   e   della   fisica   degli   agenti  anestetici  con
applicazione allo strumentario di anestesia;
        Chimica e farmacologia degli agenti anestitici;
        Anatomia (con particolare riguardo all'anatomia dell'apparato
respiratorio   e   circolatorio  e  al  sistema  nervoso  centrale  e
periferico);
        Fisiologia   (con   particolare   riguardo   alla  fisiologia
dell'apparato  respiratorio  e  circolatorio  e del sistema nervoso e
endocrino);
        Cardiologia   (con   particolare   riguardo   alla   indagine
elettro-cardiologia e al significato della variazione della pressione
arteriosa);
        Strumentario e tecnica della anestesia.
      2° anno:
        Patologia della respirazione e della circolazione;
        Patologia dell'apparato endocrino e stati diametabolici;
        Anestesia e suoi rapporti con la patologia;
        Complicazione della anestesia e tecniche della rianimazione;
        Nozioni   di   fisioterapia  con  particolare  riguardo  alla
ginnastica respiratoria;
        Tecniche   di  anestesia  nella  chirurgia  infantile,  nella
ostetricia   e   ginecologia,   nella   otorinolaringoiatria,   nella
odontoiatria, nella neurologia e nelle operazioni sul torace;
        Tecniche   d'impiego   degli  anestetici  in  condizioni  non
chirurgiche  (blocchi  diagnostici  e  terapeutici,  cura del dolore,
alcolizzazione,  ecc.  d)  Alla  fine  di  ciascun anno del corso gli
allievi  dovranno  sostenere  un  esame  sulle materie che sono state
oggetto di insegnamento nel corso dell'anno.
    e)  Alla fine del secondo anno gli allievi dovranno sostenere una
prova   generale   scritta   su  argomenti  che  sono  stati  oggetto
d'insegnamento  durante  i due anni o discutere una tesi originale di
specializzazione,  nonche'  sostenere una prova pratica di conduzione
di una anestesia.
    f)  Durante  i  due  anni del corso e' obbligatoria la frequenza,
della   clinica  chirurgica  in  conformita'  dell'orario  che  sara'
stabilito dalla direzione della scuola.
  Ogni specializzando dovra' avere partecipato durante il corso a non
meno di duecento anestesie.

          Scuola di specializzazione in chirurgia generale

  Art. 216. - a) La durata del corso degli studi per il conseguimento
del diploma di specialista in chirurgia generale e' di cinque anni.
    b)  Le  materie  di  insegnamento sono cosi' suddivise nei cinque
anni del corso:
      1° anno:
        Anatomia topografica;
        Patologia generale;
        Batteriologia e sierologia;
        Anatomia patologica e istologia patologica;
        Patologia chirurgica;
        Semeiotica chirurgica.
      2° anno:
        Anatomia chirurgica e anatomia clinica radiologica;
        Anatomia patologica e istologia patologica;
        Chimica biologica;
        Patologia chirurgica;
        Semeiotica chirurgica.
      3° anno:
        Anatomia chirurgica e anatomia patologica;
        Radiologia;
        Patologia chirurgica;
        Semeiotica chirurgica;
        Clinica chirurgica;
        Terapia chirurgica.
      4° anno:
        Anatomia chirurgica;
        Traumatologia;
        Tecnica degli apparecchi gessati;
        Clinica chirurgica generale;
        Semeiotica otorinolaringoiatrica;
        Semeiotica ostetrico-ginecologica.
      5° anno:
        Clinica chirurgica generale;
        Neurologia;
        Ostetricia e ginecologia;
        Ortopedia;
        Medicina legale.
    c) Alla fine di ciascun anno del corso l'allievo dovra' sostenere
un  esame  teorico pratico sugli insegnamenti impartiti nell'anno del
corso.  L'esame  di  clinica  chirurgica  comprendera'  quattro prove
distinte:  1)  chirurgia  della  testa  e del collo, neurochirurgia e
otorinolaringoiatria;   2)   chirurgia   del   torace;  3)  chirurgia
dell'addome; 4) chirurgia degli arti e traumatologia.
    d)  Al  termine  del  corso  per la specializzazione, gli allievi
dovranno  sostenere  dinanzi alla Commissione per l'esaine di diploma
una  discussione  sopra  a un caso clinico, nonche' la discussione di
una tesi scritta sopra un argomento di chirurgia.
    e)  Gli  allievi,  oltre  a seguire le lezioni cattedratiche e le
esercitazioni  sono  tenuti a frequentare come gli interni la clinica
chirurgica generale.
  Per  le  discipline  al  di  fuori della clinica chirurgica possono
essere  indicati, su giudizio del direttore, periodi di internato nei
rispettivi istituti.

       Scuola di specializzazione in ortopedia e traumatologia

  Art. 217. - a) La durata del corso degli studi per il conseguimento
del  diploma  di  specializzazione in ortopedia e traumatologia e' di
tre anni.
    b) Gli insegnamenti sono cosi' suddivisi nei tre anni di corso:
      1° anno:
        Anatomia degli organi del movimento;
        Patologia  delle  lesioni, deformita' e malattie degli organi
di movimento;
        Fondamenti di radiologia e radioterapia;
        Radiodiagnostica;
        Protesi e tecnica degli apparecchi;
        Pediatria ortopedica.
      2° anno:
        Anatomia degli organi del movimento;
        Patologia  delle  lesioni, deformita' e malattie degli organi
di movimento;
        Fonda menti di radiologia e radioterapia;
        Radiodiagnostica;
        Protesi e tecnica degli apparecchi;
        Pediatria ortopedica.
      3° anno:
        Corso di operazioni ortopediche;
        Terapia fisica;
        Clinica ortopedica e traumatologica;
        Infortunistica;
        Neuropatologia degli organi di movimento.
    c)  Al  termine  di  ogni  anno  del  corso  gli allievi dovranno
sostenere  un  esame  teorico-pratico  sulle  materie  che  nel corso
dell'anno sono state oggetto di insegnamento.
    d)  Al  termine del triennio, per il conseguimento del diploma di
specialista,   l'allievo   dovra'  sostenere  davanti  alla  apposita
Commissione  una  discussione  sopra  uni  caso  clinico,  oltre alla
discussione  di  una  tesi  di  laurea su di argomento attinente alla
specialita'.
    e)  Durante  i  tre  anni  del  corso  gli  allievi sono tenuti a
frequentare come interni la clinica ortopedica.

      Scuola di specializzazione in malattie nervose e mentali

  Art. 218. - a) La durata del corso degli studi per il conseguimento
del  diploma  di  specialista in malattie nervose e mentali e' di tre
anni.
    b)  Gli  insegnamenti  della  scuola sono cosi' suddivisi nei tre
anni di corso:
      1° anno
        Anatomia clinica del sistema nervoso;
        Fisiologia e fisiopatologia generale del sistema nervoso;
        Psicopatologia generale.
      2° anno:
        Anatomia e istologia patologica del sistema nervoso;
        Semeiotica neurologica e psichiatrica;
        Patologia speciale delle malattie nervose e mentali.
      3° anno:
        Clinica e terapia delle malattie nervose;
        Alti Clinica e terapia delle malattie mentali.
    c)  Al  termine  di  ciascun  anno  del  corso,  l'allievo dovra'
sostenere  un  esame  teorico-pratico  sulle  materie  che sono state
oggetto di insegnamento durante l'anno.
    d)  Per  il  conseguimento  del  diploma di specialista l'allievo
dovra'  sostenere  dinanzi all'apposita Commissione la discussione di
un  caso  clinico  e  la  discussione  di  una  tesi scritta su di un
argomento attinente alla specialita'.
    e)  Durante  i  tre  anni  del corso gli allievi sono obbligati a
frequentare come interni la clinica neuropsichiatrica.

                Scuola di specializzazione in igiene

  Art. 219. - a) La durata del corso degli stadi per il conseguimento
del diploma di specialista in igiene e' di due anni.
    b) Gli insegnamenti della scuola nei due anni di corso sono cosi'
suddivisi:
      1° anno:
        Igiene generale e speciale;
        Demografia, legislazione, polizia sanitaria-statistica;
        Microscopia      applicata     all'igiene,     microbiologia,
parassitologia, immunologia;
        Chimica e fisica applicata all'igiene;
        Tecnica delle autopsie e delle biopsie;
        Patologia e clinica delle malattie infettive;
        Ispezioni delle carni da macello;
        Istologia normale e patologica.
      2° anno:
        Igiene generale e speciale;
        Malattie  da  intossicazione, da carenza, da insalubrita', da
credita' morbosa;
        Malattie sociali;
        Microscopia      applicata     all'igiene,     microbiologia,
parassitologia, ed immunologia;
        Patologia e clinica delle malattie infettive;
        Ingegneria sanitaria.
    c)  Oltre  a  seguire  le lezioni e le esercitazioni, gli allievi
devono frequentare come interni, l'Istituto di igiene.
  Per  le  discipline  che  non formano oggetto della scuola, possono
essere  indicati  su  giudizio  del  direttore  della  scuola stessa,
periodi di internato nei rispettivi istituti.
    d)  Alla fine di ciascun corso l'allievo deve sostenere una prova
scritta    su   un   tema   che   abbracci   i   punti   fondamentali
dell'insegnamento annuo, una prova orale sugli insegnamenti impartiti
durante  l'anno di corso, una prova pratica consistente nella lettura
e discussione di preparati in manualita' tecniche e dimostrazioni.
    e) Alla fine del corso l'allievo dovra' sostenere un esame finale
riassuntivo e discutere una tesi.

        Scuola di specializzazione in medicina tossicologica

  Art. 220. - a) La durata del corso degli studi per il conseguimento
del diploma di specialista in medicina tossicologica e' di due anni.
    b)  Le  materie di insegnamento sono cosi' suddivise nei due anni
di corso:
      1° anno:
        Tecnica di prelievo e di conservazione del materiale organico
con speciale riguardo a quello cadaverico;
        Chimica  tossicologica  dei  metalli  e  dei  metalloidi  con
particolare riguardo alla loro identificazione in presenza di materia
le    organico    (visceri),    (con   esercitazioni   obbligatorie):
sintomatologia clinica presentata dagli avvelenamenti relativi.
      2° anno
        Clinica  tossicologica  dei  composti  organici  alifatici ed
aromatici   e  soprattutto  degli  alcaloidi  e  glucosidi  che  piu'
frequentemente   sono   causa  di  avvelenamento  (con  esercitazioni
obbligatorie   come   per   il  primo  anno)  sintomatologia  clinica
presentata dagli avvelenamenti relativi.
    c) Durante i due anni di frequenza alla scuola tutti gli ammalati
che  vengono  ricoverati nella clinica saranno seguiti e studiati dai
laureati in medicina che sono iscritti al corso: casi interessanti di
intossicazioni  singole  o  collettive  potranno  essere  oggetto  di
ricerche  speciali o di pubblicazioni da parte di uno o piu' iscritti
al corso a seconda dei giudizio del direttore.
    d) Alla fine del 1° e del 2° anno avranno luogo esami speciali su
gli  insegnamenti  impartiti  e  per  ottenere il diploma i candidati
dovranno  superare  un  esame finale riassuntivo e discutere una tesi
sperimentale (o clinica) su argomenti di tossicologia.
    e)  L'allievo e' tenuto alla frequenza obbligatoria delle lezioni
e  delle  esercitazioni  relative  oltre  a  partecipare  a  ricerche
concernenti problemi di tossicologia.
  Per  l'iscrizione  al  corso di specializzazione i candidati devono
aver  fatto  almeno  un  anno di pratica nella clinica medica o in un
reparto medico ospedaliero oppure dovranno dar prova di avere nozioni
sufficienti   di  chimica  e  di  semeiotica,  medica  nell'esame  di
ammissione.
    f)  Per l'insegnamento il direttore dell'Istituto di farmacologia
e clinica tossicologica potra' ricorrere alla collaborazione di altri
titolari  di  cattedra  dell'Universita',  particolarmente versati su
argomenti concernenti, sia pure indirettamente, la tossicologia.

  Il  presente  decreto, munito del sigillo dello Stato sara' inserto
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Dato a Roma, addi' 26 ottobre 1952

                               EINAUDI

                                                                SEGNI

Visto, il Guardasigilli: ZOLI
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 9 maggio 1953
  Atti dei Governo, registro n. 76, foglio n. 82. - PALLA