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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1950, n. 1127

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Firenze.

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Testo in vigore dal:  18-2-1951

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università, degli studi di Firenze, approvato con regi decreti 5 maggio 1939, n. 1165; 12 ottobre 1939, n. 1712; 27 aprile 1942, n. 467; 24 ottobre 1942, n. 1439 e con decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1950, n. 616;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifica allo statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Firenze è così ulteriormente modificato:
Attuale art. 9. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in giurisprudenza, è aggiunto quello di:
"Diritto bizantino".
All'art. 78, agli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze matematiche, sono aggiunti i seguenti:
"Matematiche superiori";
"Teoria delle funzioni".
All'art. 80, agli insegnamenti complementari del corso di laurea in matematica e fisica sono aggiunti i seguenti:
"Matematiche superiori";
"Teoria delle funzioni".
Dopo l'art. 91, è aggiunto il seguente nuovo articolo, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli, successivi: "Alle cattedre di analisi matematica, di geometria, di meccanica razionale, di matematiche complementari, sono corrispondenti quattro istituti diretti dai professori di ruolo titolari o incaricati dei rispettivi insegnamenti.
Tali istituti formano l'istituto matematico dell'Università di Firenze; il materiale librario e bibliografico è comune ai quattro istituti ed è indivisibile.
I direttori dei singoli istituti scelgono il direttore dell'istituto matematico, la cui nomina è sottoposta all'approvazione della Facoltà. Il direttore sta in carica un triennio ed è rieleggibile. L'Istituto matematico, oltre a collaborare col Seminario matematico-fisico-astrofisico, secondo il disposto dei successivi articoli (attuali 92, 93 e 94), ha il compito di promuovere studi e ricerche di matematica pura e applicata e di contribuire al perfezionamento scientifico e didattico dei giovani laureati.
L'amministrazione dei fondi dell'Istituto è fatta collegialmente.
Gli atti amministrativi saranno firmati dal direttore. L'Istituto matematico è intitolato al nome di:
"Ulisse Dini".

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 ottobre 1950

EINAUDI GONELLA

Visto, il Guardasigilli: SEGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 gennaio 1951

Atti del Governo, registro n. 37, foglio n. 40. - CARLOMAGNO