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LEGGE 16 aprile 1953, n. 320

Revisione delle nomine senza concorso disposte negli istituti e scuole di istruzione tecnica.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  24-5-1953 al: 21-12-2008
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il Ministro per la pubblica istruzione è autorizzato a disporre la revisione delle posizioni individuali degli insegnanti degli istituti e scuole di istruzione tecnica, la cui nomina, avvenuta senza concorso ai sensi dell'art. 36 della legge 15 giugno 1931, n. 889, sia stata proposta per l'annullamento a norma del decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 687, ed a provvedere alla conferma in ruolo di quelli di essi che, su conforme parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione, siano riconosciuti dotati della preparazione e della capacità necessaria per ricoprire le cattedre per cui la nomina fu disposta.