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LEGGE 9 aprile 1953, n. 318

Autoveicoli appartenenti alle Amministrazioni dello Stato.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  24-5-1953 al: 21-12-2008
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Gli autoveicoli appartenenti alle Amministrazioni dello Stato devono avere nella parte posteriore una targa, nella quale è impresso in modo chiaramente visibile lo stemma della Repubblica con la dicitura "Servizio di Stato".
L'applicazione della targa dovrà effettuarsi entro e non oltre sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.