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LEGGE 11 aprile 1953, n. 309

Modificazioni all'art. 31 della legge 25 luglio 1952, n. 991, concernente provvedimenti a favore dei territori montani.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  8-5-1953 al: 21-12-2008
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il quarto comma dell'art. 31 della legge 25 luglio 1952 n. 991, è così modificato alle lettere b), c) e d):
" b) lire cinquecento milioni all'Azienda di Stato per le foreste demaniali per gli scopi di cui agli articoli e 7;
" c) lire cinquecento milioni per l'esecuzione di opere pubbliche di bonfica montana di cui agli articoli 19 e 20, ivi compresa la pronta riparazione delle ferite al rivestimento vegetale protettivo causate da nubifragi e da valanghe;
" d) lire due miliardi per la concessione di contributi e concorsi di cui agli articoli 3, 4, 5 e 32 e delle anticipazioni di cui all'art. 18".