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LEGGE 9 aprile 1953, n. 307

Norme sulla riscossione delle rette di spedalità.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/02/1963)
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Testo in vigore dal:  22-5-1953 al: 30-6-1962
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Le disposizioni contenute nel decreto legislativo 5 gennaio 1948, n. 36, recante norme sulla riscossione delle rette di spedalità, sono richiamate in vigore con decorrenza 1 gennaio 1953 ed hanno effetto fino al 30 giugno 1957, con le aggiunte e le modificazioni disposte dalla presente legge.