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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1952, n. 4543

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Firenze.

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vigente al 28/04/2024
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Testo in vigore dal: 15-5-1953
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Veduto   lo   statuto  dell'Universita'  degli  studi  di  Firenze,
approvato  con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2406, modificato con
i  regi decreti 13 ottobre 1927, n. 2230; 30 ottobre 1930, n. 1826; 1
ottobre  1931,  n. 1441; 6 dicembre 1934, n. 2449; 1 ottobre 1936, n.
2475;  27  ottobre  1937, n. 2620; 5 maggio 1939, n. 1165; 12 ottobre
1939,  n.  1712; 26 ottobre 1940, n. 2057; 27 aprile 1942, n. 467; 24
ottobre  1942,  n. 1439 e con decreti del Presidente della Repubblica
11 giugno 1950, n. 616; 30 ottobre 1950, n. 1127; 30 ottobre 1950, n.
1304;  30  giugno 1951, n. 957; 27 ottobre 1951, n. 1681 e 23 gennaio
1952, n. 168;
  Veduto   il   testo  unico  del  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Veduto  il  regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Veduto  il  regio  decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Vedute  le  proposte  di  modifiche  dello  statuto formulate dalle
autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche proposte;
  Sentito   il   parere   del   Consiglio  superiore  della  pubblica
istruzione;
  Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

                              Decreta:

  Lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi di Firenze, approvato e
modificato  con  i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato
per  la parte relativa alle scuole e corsi di perfezionamento annessi
alla Facolta' di scienze politiche "Cesare Alfieri".
  L'ordinamento  della  Scuola  di  perfezionamento in studi politici
internazionali, e' modificato nel modo seguente:

     Scuola di perfezionamento in studi politici internazionali

  Art.  147.  -  Alla  Scuola  di  perfezionamento  in studi politici
internazionali  possono  iscriversi i laureati in scienze politiche e
sociali,  in  scienze  politiche,  in  giurisprudenza,  in economia e
commercio,   nonche'   i  laureati  stranieri,  la  cui  preparazione
scientifica sia ritenuta idonea dal Consiglio della scuola.
  Art.  148.  -  La  Scuola e' retta da un direttore, nominato per un
biennio dal rettore della Universita' su proposta del Consiglio della
facolta' di scienze politiche "Cesare Alfieri".
  La nomina dei professori incaricati degli insegnamenti e' fatta, su
proposta  del  direttore,  dal  Consiglio  della  facolta' di scienze
politiche.
  Il  Consiglio  della  scuola  e'  costituito  dal  direttore  e dai
professori.
  Art. 149. - La Scuola rilascia, dopo due anni di corso e dopo che i
candidati abbiano superato le prove nelle materie di cui all'articolo
seguente,  nonche'  dopo  l'esito favorevole dell'esame finale di cui
all'art.  153,  un  diploma  di  perfezionamento  in  studi  politici
internazionali.
  Art. 150. - Gli insegnamenti della Scuola sono i seguenti:
     1) Problemi di diritto internazionale pubblico (biennale);
     2)  Problemi  di diritto internazionale privato, amministrativo,
penale (biennale);
     3) Problemi di diritto pubblico comparato (biennale);
     4) Storia diplomatica contemporanea;
     5) Problemi economici, finanziari e monetari internazionali;
     6) Le organizzazioni internazionali;
     7)   La  comunita'  internazionale  nella  storia  del  pensiero
politico;
     8) Le ideologie politiche nelle relazioni internazionali.
  Art.  151.  -  Gli  insegnamenti  sono integrati da conferenze e da
brevi  corsi  di  lezioni  su  particolari  argomenti  di attualita',
secondo  programmi fissati anno per anno dal Consiglio della facolta'
di scienze politiche.
  Art.  152.  -  Gli  esami  delle  materie  biennali  devono  essere
sostenuti  al  termine  di  ogni  anno e vertono sul programma svolto
nell'anno accademico.
  Ogni  Commissione  per  gli  esami  di  profitto e' composta di tre
professori designati dal direttore della Scuola.
  Art.  153. - L'esame di diploma consiste nella discussione orale di
una  memoria  originale, il cui argomento deve essere preventivamente
approvato  dal  direttore  della  Scuola,  dinanzi ad una Commissione
composta di cinque professori, compreso il direttore che la presiede.
  Art.  154.  -  Le tasse e le sopratasse della Scuola tono stabilite
dalle competenti autorita' accademiche.
  La Scuola di perfezionamento in studi corporativi e' trasformata in
"Scuola  di  perfezionamento  in studi sindacali e aziendali", con il
seguente nuovo ordinamento:

      Scuola di perfezionamento in studi sindacali e aziendali

  Art.  155.  -  Alla  Scuola di perfezionamento in studi sindacali e
aziendali  possono  iscriversi  i  laureati  in  scienze  politiche e
sociali,  in  scienze  politiche,  in  giurisprudenza,  in economia e
commercio.
  Art.  156.  -  La  Scuola e' retta da un direttore, nominato per un
biennio dal rettore dell'Universita', su proposta del Consiglio della
facolta' di scienze politiche "Cesare Alfieri".
  La nomina dei professori incaricati degli insegnamenti e' fatta dal
Consiglio  della  facolta'  di  scienze  politiche,  su  proposta del
direttore della Scuola.
  Il  Consiglio  della  scuola  e'  costituito  dal  direttore  e dai
professori.
  Art. 157. - La Scuola rilascia, dopo due anni di corso e dopo che i
candidati abbiano superato le prove nelle materie di cui all'articolo
seguente,  nonche'  dopo l'esito favorevole dell'esame finale, di cui
all'art.  159,  un  diploma  di  perfezionamento in studi sindacali e
aziendali.
  Art. 158. - Gli insegnamenti impartiti dalla Scuola sono:
     1)  Storia  del  sindacalismo  e  politica  delle organizzazioni
operaie;
     2) Problemi di economia e di politica economica;
     3) Problemi di diritto commerciale e industriale;
     4) Problemi di diritto sindacale e del lavoro aziendale;
     5) Organizzazione tecnica e amministrativa delle imprese;
     6) Struttura e tecnica delle organizzazioni sindacali;
     7) Problemi sociali del lavoro;
     8) Psicotecnica;
     9)   Statistica  applicata  all'aziende  e  alle  organizzazioni
sindacali;
    10) Problemi di diritto pubblico comparato del lavoro.
  Gli  insegnamenti  sono  integrati  da esercitazioni, da esperienze
pratiche,  da  conferenze  e da brevi corsi di lezione su particolari
argomenti,  secondo  programmi  fissati  anno  per anno dal Consiglio
della facolta' di scienze politiche.
  Art.  159. - Ogni Commissione per gli esami di profitto e' composta
di  tre  professori  designati dal direttore fra gli insegnanti della
Scuola.
  L'esame  di diploma consiste nella discussione orale di una memoria
originale, il cui argomento deve essere preventivamente approvato dal
direttore  della Scuola, dinanzi ad una Commissione composta di sette
professori, compreso il direttore che la presiede.
  Art.  160.  -  Le tasse e le sopratasse della Scuola sono stabilite
dalle competenti autorita' accademiche.
  Il  corso  di  perfezionamento in studi coloniali e' trasformato in
"corso  di  perfezionamento  sui  problemi  dell'emigrazione", con il
seguente nuovo ordinamento:

       Corso di perfezionamento sui problemi dell'emigrazione

  Art.   161.   -   Al   corso   di   perfezionamento   sui  problemi
dell'emigrazione,  che  ha la durata di un anno, possono iscriversi i
laureati di qualunque Universita'.
  Art.  162.  -  Il  direttore  del corso e' nominato annualmente dal
rettore dell'Universita', su proposta del Consiglio della facolta' di
scienze politiche "Cesare Alfieri".
  La nomina dei professori incaricati degli insegnamenti e' fatta dal
Consiglio  della  facolta'  di  scienze  politiche  su  proposta  del
direttore.
  Art.  163.  -  Dopo  aver  superato  gli esami delle materie di cui
all'articolo  seguente  e  dopo l'esito favorevole dell'esame finale,
viene rilasciato un certificato di frequenza e di esame.
  Art. 164. - Gli insegnamenti del corso sono:
     1) Esperienze e problemi dell'emigrazione italiana;
     2)    Legislazione   italiana   e   comparata   sull'emigrazione
all'estero;
     3) Tutela giuridica dell'emigrazione;
     4) Problemi economici e sociali dell'emigrazione interna;
     5) Problemi economici e finanziari dell'emigrazione all'estero;
     6) Geografia economica e sociale in rapporto all'emigrazione.
  Art.  165.  - Gli insegnamenti sono integrati da esercitazioni e da
conferenze  su  particolari argomenti, secondo programmi fissati anno
per anno dal Consiglio della facolta' di scienze politiche.
  Art.  166. - Ogni Commissione per gli esami di profitto e' composta
di  tre  professori  designati  dal  direttore fra gli insegnanti del
corso.
  Art.  167.  -  Le tasse e sopratasse del corso sono stabilite dalle
competenti autorita' accademiche.

  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Dato a Roma, addi' 26 ottobre 1952

                               EINAUDI

                                                                SEGNI

Visto, il Guardasigilli: ZOLI
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 24 aprile 1953
  Atti del Governo, registro n. 76, foglio n. 46. - PALLA