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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1952, n. 4542

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Cagliari.

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vigente al 28/04/2024
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Testo in vigore dal: 14-5-1953
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Veduto   lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi  di  Cagliari,
approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1098, e modificato
con regi decreti 5 ottobre 1939, n. 1743 e 26 marzo 1942, n. 328, con
decreto  del  Capo  provvisorio dello Stato 22 ottobre 1946, n. 398 e
con decreti del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1949, n. 1027;
11 aprile 1951, n. 565 e 23 gennaio 1952, n. 365;
  Veduto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
  Veduto  il  regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Veduto  il  regio  decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Vedute  le  proposte  di  modifiche  dello  statuto formulate dalle
autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche proposte;
  Sentito   il   parere   del   Consiglio  superiore  della  pubblica
istruzione;
  Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

                              Decreta:

  Lo  statuto  dell'Universita'  degli studi di Cagliari, approvato e
modificato  con  i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato
come appresso:

  L'art. 20 e' sostituito dal seguente:
  Alla Facolta' di giurisprudenza sono annessi i seguenti Istituti:
    Istituto  di  diritto  pubblico,  Istituto  di  diritto privato e
procedura  civile,  Istituto  di diritto romano e storia del diritto,
Istituto  di  filosofia del diritto, Istituto di scienze economiche e
finanziarie.  Tali  Istituti funzioneranno come seminari agli effetti
delle vigenti disposizioni.
  I  lavori degli Istituti consistono in discussioni su singoli temi,
in  ricerche  bibliografiche  e  di  giurisprudenza,  in  rilievi  ed
elaborazioni  di  dati  economici e statistici, in esercitazioni e in
quanto altro possa concorrere alla migliore preparazione dottrinale e
professionale di coloro che li frequentano.
  Gli  Istituti  sono  diretti  ciascuno  da  un  professore di ruolo
nominato  dal Consiglio della facolta' e funzionano in conformita' di
un regolamento da esso stabilito.

  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Dato a Roma, addi' 26 ottobre 1952

                               EINAUDI

                                                                SEGNI

Visto, il Guardasigilli: ZOLI
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 22 aprile 1953
  Atti del Governo, registro n. 76, foglio n. 33. - PALLA