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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 ottobre 1952, n. 4541

Modificazioni allo statuto della Università degli studi di Bologna.

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vigente al 27/04/2024
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Testo in vigore dal: 14-5-1953
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Veduto   lo  statuto  dell'Universita',  degli  studi  di  Bologna,
approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170 e modificato con
regi  decreti  12 ottobre 1927, n. 2227; 4 settembre 1930, n. 1312; 1
ottobre  1931, n. 1778; 27 ottobre 1932, n. 2092; 6 dicembre 1934, n.
2394;  1  ottobre  1936,  n. 2502; 12 maggio 1939, n. 1315; 5 ottobre
1939,  n.  1644;  11 luglio 1941, n. 848; 11 luglio 1942, n. 928 e 24
ottobre  1942,  n. 1595; con decreto del Capo provvisorio dello Stato
16 maggio 1947, n. 694; e con decreti del Presidente della Repubblica
22  febbraio  1948, n. 414; 30 luglio 1950, n. 1268; 31 ottobre 1950,
n. 1307; 5 agosto 1951, n. 1311 e 27 ottobre 1951, n. 1792;
  Veduto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Veduto  il  regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Veduto  il  regio  decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Vedute  le  proposte  di  modifiche  dello  statuto formulate dalle
autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche proposte;
  Sentito   il   parere   del   Consiglio  superiore  della  pubblica
istruzione;
  Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

                              Decreta:

  Lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi di Bologna, approvato e
modificato  con  i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato
come appresso:

  Attuale  art.  43.  -  Agli insegnamenti complementari del corso di
laurea in lettere sono aggiunti i seguenti:
    30. Epigrafia greca;
    31. Papirologia;
    32. Filologia iranica;
    33. Ebraico e lingue semitiche comparate;
    34. Lingua e letteratura araba;
    35. Numismatica;
    36. Lingua e letteratura neo-greca;
    37. Lingua e letteratura albanese;
    38. Lingua, letteratura e storia cinese;
    39. Lingua, letteratura e storia giapponese;
    40. Storia delle religioni;
    41. Agricologia cristiana.
    42. Storia della musica;
    43. Letteratura delle tradizioni popolari.
  Gli articoli 126-135 sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

   Corso di perfezionamento negli studi aziendali e professionali.

  Art.  126.  -  Alla  Facolta' di economia e commercio e' annesso un
corso di perfezionamento negli studi aziendali e professionali.
  Art.  127. - Il corso ha lo scopo di valorizzare gli studi compiuti
presso   detta   Facolta'   orientando  i  laureati,  nel  modo  piu'
efficiente,  alla  direzione  ed  agli  impieghi  presso  le  imprese
industriali,  commerciali  ed agricole e presso le aziende pubbliche,
nonche' all'esercizio della professione di "dottore commercialista".
  Art.  128.  -  Al  corso  possono accedere i laureati in economia e
commercio.
  Art. 129. - Il corso ha la durata di un anno.
  Art.  130.  -  Il  corso  ha  un  direttore,  un vice-direttore, un
Consiglio direttivo ed un Corpo di docenti.
  Il  direttore  ed il vice-direttore sono nominati dal rettore della
Universita'  di  Bologna,  per  un  biennio, ed alla scadenza possono
essere confermati nell'ufficio rispettivo. La nomina del direttore e'
fatta  su  proposta  del  Consiglio  della  facolta'  di  economia  e
commercio e quella del vice-direttore su proposta del direttore.
  Il Consiglio direttivo e' composto di tutti i docenti del corso che
siano  professori  ordinari  o  straordinari  nelle Universita' della
Repubblica, compresi il direttore ed il vice-direttore.
  Art.  131. - Le lezioni sono tenute da docenti nominati dal rettore
dell'Universita' di Bologna su proposta del direttore del corso.
  Art.  132.  -  Le  materie  di  insegnamento  presso  il  corso  di
perfezionamento sono le seguenti:
     1.  Economia  applicata alle aziende industriali, commerciali ed
agricole;
     2. Gestione tecnico-amministrativa delle aziende;
     3. Statistica economica e degli affari;
     4. Ragioneria e tecnica professionale;
     5. Economia dei trasporti;
     6. Organizzazione scientifica del lavoro;
     7. Diritto amministrativo;
     8.  Legislazione  del  lavoro,  della  cooperazione e assistenza
sociale;
     9. Diritto processuale e fallimentare;
    10. Diritto e procedura tributaria.
  Saranno tenute conferenze sui problemi dell'emigrazione.
  Art. 133. - L'esame finale del corso di perfezionamento negli studi
aziendali  e  professionali al quale gli iscritti possono presentarsi
dopo  avere  superato  tutti  gli  esami  di profitto, consiste nella
discussione  su  un  tema scritto svolto dai candidati, approvato dai
docenti,   con  svolgimento  monografico  su  una  delle  materie  di
insegnamento,  e  sara'  sostenuto  dai  candidati  di  fronte  a una
Commissione  composta  di sette membri e presieduta dal direttore del
corso.
  Gli  iscritti al termine del corso, conseguiranno un certificato di
frequenza e di esame.
  Art.  134.  - La tassa di iscrizione e frequenza e la sopratassa di
esami  saranno  stabilite  annualmente  dal  Consiglio  direttivo con
l'approvazione del rettore dell'Universita' di Bologna.
  Art. 133. - I proventi del corso sono costituiti:
    a) dalle tasse di iscrizione e frequenza e sopratassa di esami;
    b) dai contributi ministeriali;
    c)  dai  contributi,  sovvenzioni,  fondazioni di imprese ed enti
vari che il Consiglio direttivo decida di accogliere.
  Dopo  l'attuale  art.  178  sono aggiunti i seguenti nuovi articoli
relativi   all'istituzione   di   un  "corso  di  perfezionamento  in
ingegneria ceramica" con il conseguente spostamento della numerazione
degli articoli successivi.

        V. - Corso di perfezionamento in ingegneria ceramica.

  Art. 179. - Il corso ha la durata di un anno.
  Art.  180. - Il direttore del corso e' nominato dal Consiglio della
facolta'  e  si  intende  confermato  anno  per  anno salvo contrario
provvedimento.
  Art.  181. - Possono essere iscritti al corso di perfezionamento in
ingegneria ceramica i laureati in ingegneria.
  Art.  182. - Le materie di studio per gli iscritti al corso sono le
seguenti:
    a) chimica dei prodotti ceramici;
    b) tecnologia della ceramica;
    c) impianti industriali ceramici;
    d) applicazione dei prodotti ceramici all'elettrotecnica.
  Art.  183.  - Tali materie saranno integrate da cicli di conferenze
di carattere monografico.
  Lo  svolgimento degli insegnamenti e' accompagnato da esercitazioni
di  laboratorio  con eventuali periodi di pratica presso laboratori e
stabilimenti industriali.
  Art.  184.  -  Gli  iscritti che non abbiano nel loro curriculum di
studio  superato  un  esame  di  chimica industriale saranno tenuti a
superare una prova suppletiva di tale materia.
  Art.  185. - Gli iscritti che al termine del corso avranno superato
gli esami di profitto in tutti gli insegnamenti elencati all'art. 182
ed  avranno  inoltre  superato  una  prova  pratica  e  discusso  una
dissertazione  scelta sui materie oggetto del corso, conseguiranno un
certificato di frequenza e di esame.
  Art.  186.  -  Tutte  le  prove  d'esame  sono  sostenute innanzi a
Commissioni nominate dal direttore del corso.
  La  discussione  sulla dissertazione finale e' sostenuta innanzi ad
una  Commissione  presieduta  del  direttore del corso e composta dal
preside  della  Facolta'  di  ingegneria,  dai docenti del corso e da
cultori della materia in numero complessivo di sette membri.
  Dopo  l'art.  284  vengono  aggiunti  i  seguenti  nuovi  articoli,
relativi  alla  istituzione  di  una  scuola  di  perfezionamento  in
anestesia.

            XX. - Scuola di perfezionamento in anestesia.

  Art. 285. - La scuola di perfezionamento in anestesia conferisce il
titolo di "specialista in anestesia".
  Art.  286.  -  L'ammissione viene concessa ai candidati laureati in
medicina  e  chirurgia  che  abbiano  compiuto  tre anni di tirocinio
post-laurea  in chirurgia generale, presso una clinica universitaria,
o presso un reparto chirurgico di un istituto ospedaliero.
  Il  numero  dei posti per anno di corso viene determinato ogni anno
dal Consiglio della scuola su parere del Consiglio della facolta'.
  Gli anni di studio per conseguire il diploma sono due.
  Art. 287. - Le materie obbligatorie sono:
    1. Anatomia umana;
    2. Fisiologia umana;
    3. Farmacologia;
    4. Tecnica degli esami endoscopici;
    5. Tecnica anestesiologica generale e speciale;
    6. Cure pre e post-operatorie e rianimazione.
  Art.  288. - Le materie elencate all'articolo precedente sono cosi'
distribuite nei due anni di studio:
    1° anno:
      1. Anatomia umana;
      2. Fisiologia umana;
      3. Tecnica degli esami endoscopici;
      4. Tecnica anestesiologica generale e speciale;
      5. Cure pre e post-operatorie e rianimazione.
    2° anno:
      1. Farmacologia;
      2. Tecnica anestesiologica generale e speciale;
      3. Cure pre e post-operatorie e rianimazione.
  Art.  289. - Gli allievi hanno l'obbligo di frequentare le lezioni,
le  visite  cliniche,  le  esercitazioni,  gli ambulatori, nonche' di
prestare,  se  richiesti, servizio nell'Istituto come medici interni,
estendendo  storie  cliniche  e praticando le ricerche di laboratorio
durante l'anno accademico e le vacanze annuali.
  L'insegnamento    avra'    carattere    eminentemente   pratico   e
sperimentale.
  Art.  290. - L'esame di profitto si sostiene alla fine dei due anni
di corso e si estende a tutte le materie di insegnamento.
  In  un  manifesto  annuale della clinica chirurgica vengono esposte
ogni anno le norme dettagliate riguardanti i vari insegnamenti.

  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Dato a Roma, addi' 3 ottobre 1952

                               EINAUDI

                                                                SEGNI

Visto, il Guardasigilli: ZOLI
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 22 aprile 1953
  Atti del Governo, registro n. 76, foglio n. 41. - PALLA