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LEGGE 4 aprile 1953, n. 261

Modificazioni all'imposta di registro, relativamente ai regime fiscale delle cessioni di credito dei mutui e degli appalti.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  12-5-1953 al: 21-12-2008
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il testo dell'art. 4 della tariffa, allegato A alla legge di registro approvata con regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269, modificato dal regio decreto-legge 9 maggio 1935, n. 606, è sostituito dal seguente:
a) cessioni pro-soluto e pro-solvendo di crediti e retrocessione di crediti, lire 1,50 per cento;
b) cessioni pro-soluto e pro-solvendo di crediti, stipulate in relazione alle operazioni di cui alla lettera b) dell'art. 28 della presente tariffa, lire 0,50 per cento;
c) cessioni pro-soluto e pro-solvendo di annualità o contributi governativi e di enti pubblici nonché di crediti verso pubbliche amministrazioni, stipulate in relazione alle operazioni di cui alla lettera c) dell'art. 28 della presente tariffa, lire 0,25 per cento.
Nota. - L'imposta si applica a norma degli articoli 26 e 52 della legge.
Per l'applicabilità delle minori aliquote di cui alle lettere b) e c) è necessario che nell'atto di cessione siano specificatamente indicate le operazioni in relazione alle quali è stipulato e che l'efficacia della cessione non sia estesa anche ad altre operazioni.
Le dette aliquote si applicano all'intero ammontare dei crediti ceduti anche se superiore a quello delle operazioni cui la cessione si riferisce.