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LEGGE 27 marzo 1953, n. 259

Aumento dei soprassoldi di medaglie al valore militare e degli assegni ai decorati dell'Ordine Militare d'Italia.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal:  27-4-1953 al: 26-4-1961
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


I soprassoldi annessi alle medaglie al valor militare assumono la denominazione di "assegni" e sono stabiliti nelle seguenti misure annue:
lire 5.000 per la medaglia di bronzo;
lire 12.500 per la medaglia d'argento;
lire 40.000 per la medaglia d'oro.