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LEGGE 27 marzo 1953, n. 245

Modificazione di alcune norme di carattere finanziario contenute nel testo unico delle disposizioni concernenti la costituzione ed il funzionamento degli Istituti fisioterapici ospitalieri di Roma, approvato con regio decreto 4 agosto 1932, n. 1296.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  7-5-1953 al: 21-12-2008
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


A partire dall'esercizio finanziario 1952-53, è autorizzata la concessione a favore degli Istituti fisioterapici ospitalieri di Roma di un contributo annuo di lire 60.000.000, da destinare per lire 50.000.000 alla lotta contro il cancro ed i tumori maligni e per lire 10.000.000 alla lotta contro le malattie veneree.