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LEGGE 21 marzo 1953, n. 230

Termini per la presentazione delle domande per conseguire la ricostruzione a carico dello Stato dei beni di proprietà degli enti locali, degli edifici di culto e di quelli destinati ad uso di beneficenza ed assistenza, danneggiati o distrutti dagli eventi bellici.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  3-5-1953 al: 21-12-2008
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

Gli aventi titolo per conseguire i benefici di cui ai decreti legislativi 27 giugno 1946, n. 35 e 29 maggio 1947, n. 649, ratificati con la legge 10 agosto 1950, n. 784, debbono presentare all'Ufficio del genio civile competente entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, a pena di decadenza, una relazione illustrativa dei lavori da eseguire, con l'indicazione della spesa prevista, tanto se intendano che all'esecuzione dei lavori stessi provveda direttamente l'Amministrazione dei lavori pubblici quanto se intendano invece eseguirli in concessione.
Analoga denunzia debbono effettuare entro lo stesso termine gli enti pubblici locali, pena la decadenza dal beneficio della ricostruzione ai sensi dell'art. 27 della legge 26 ottobre 1940, n. 1543.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 marzo 1953

EINAUDI Da GASPERI - ALDISIO - ZOLI - PELLA - VANONI - FANFANI - SCELBA

Visto, il Guardasigilli: ZOLI