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LEGGE 21 marzo 1953, n. 224

Pagamenti dell'indennità per i terreni espropriati e altre disposizioni finanziarie per l'applicazione delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, e 21 ottobre 1950, n. 841.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  17-4-1953 al: 21-12-2008
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


A modifica di quanto stabilito dal secondo comma dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e dall'art. 2 della legge 18 maggio 1951, n. 333, i ricorsi ivi previsti sono proponibili davanti alle Commissioni amministrative, secondo le norme di cui al testo unico 9 maggio 1950, n. 203.
In deroga a quanto disposto dal secondo comma dell'art. 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230, il Tribunale competente è quello nella cui giurisdizione ha sede l'ufficio distrettuale che esegue gli accertamenti per le imposte straordinarie progressiva o proporzionale sul patrimonio.