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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1952, n. 4529

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Padova.

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vigente al 29/04/2024
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Testo in vigore dal: 1-5-1953
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Padova, approvato
con  regio  decreto  20  aprile  1939,  n.  1058, modificato con regi
decreti  5  ottobre 1939, n. 1847; 26 ottobre 1940, n. 2058; 16 marzo
1942,  n.  323,  e  con  decreti  del  Presidente della Repubblica 23
settembre 1949, n. 932; 31 ottobre 1950, n. 1308 e 11 aprile 1951, n.
953;
  Veduto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Veduto  il  regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Veduto  il  regio  decreto  30 settembre 1938 n. 1632, e successive
modificazioni;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1952 in
corso   di   registrazione,  con  il  quale  e'  stata  approvata  la
convenzione  per  il finanziamento della Facolta' di magistero presso
l'Universita' di Padova ed e' stata costituita la Facolta' medesima;
  Vedute  le  proposte  di  modifiche  dello  statuto formulate dalle
autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche proposte;
  Sentito   il   parere   del   Consiglio  superiore  della  pubblica
istruzione;
  Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

                              Decreta:

  Lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi  di Padova, approvato e
modificato  con  i  decreti sopraindicati e' ulteriormente modificato
come appresso.
  Art.  1.  -  Dopo la Facolta' di lettere e filosofia e' inserita la
Facolta' di magistero.
  Dopo  l'attuale  art.  58, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli,
con  il  conseguente spostamento della numerazione dei titoli e degli
articoli successivi.

                              TITOLO V
                       Facolta' di Magistero.

                              Art. 59.

  La Facolta' di magistero conferisce esclusivamente:
    la laurea in materie letterarie;
    la laurea in pedagogia;
    il   diploma   di   abilitazione   alla  vigilanza  nelle  scuole
elementari.

                              Art. 60.

  La durata del corso degli studi per la laurea in materie letterarie
e' di quattro anni.
  Sono  titoli  di  ammissione:  diploma di abilitazione magistrale e
concorso.
  Sono insegnamenti fondamentali:
    1) Lingua e letteratura italiana (triennale);
    2) Lingua e letteratura latina (triennale);
    3) Storia (triennale);
    4) Geografia (triennale);
    5) Pedagogia;
    6) Storia della filosofia;
    7) Lingua e letteratura moderna straniera a scelta (biennale).
  Sono insegnamenti complementari:
    1) Grammatica latina;
    2) Filologia romanza;
    3) Filologia germanica;
    4) Istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica;
    5) Storia dell'arte medioevale e moderna;
    6) Storia della grammatica e della lingua italiana.
  Il concorso di ammissione consiste:
    a)  nella  valutazione  dei  voti  riportati  agli  esami  per il
conseguimento del diploma di abilitazione magistrale nel gruppo delle
materie letterarie;
    b)  in  una  prova  scritta  di  cultura  generale,  per cui sono
concesse sei ore di tempo.
  Il  terzo  anno  di  corso di "geografia" deve essere differenziato
come corso di applicazione.
  Nel  corso  di  "storia"  (triennale), un anno deve essere dedicato
alla  storia  romana,  un anno alla storia medioevale ed un anno alla
storia moderna, alternativamente.
  Lo  studente deve sostenere una prova scritta di traduzione latina,
una della lingua straniera scelta ed una di cultura generale.
  Per  essere  ammesso  all'esame  di  laurea  lo  studente deve aver
seguito  i  corsi  e  superato  gli  esami  in tutti gli insegnamenti
fondamentali ed almeno in quattro da lui scelti fra i complementari.

                              Art. 61.

  Lo  durata  del  corso degli studi per la laurea in pedagogia e' di
quattro anni.
  Sono  titoli  di  ammissione  diploma  di abilitazione magistrale e
concorso.
  Sono insegnamenti fondamentali:
    1) Lingua e letteratura italiana (biennale);
    2) Lingua e letteratura latina (biennale);
    3) Storia della filosofia (biennale);
    4) Filosofia (biennale);
    5) Pedagogia (triennale);
    6) Storia (biennale);
    7) Lingua e letteratura moderna straniera a scelta (biennale).
  Sono insegnamenti complementari:
    1) Filologia romanza;
    2) Filologia germanica;
    3) Istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica;
    4) Psicologia;
    5) Storia dell'arte medioevale e moderna.
  Il concorso di ammissione consiste:
    a)  nella  valutazione  dei  voti  riportati,  agli  esami per il
conseguimento del diploma di abilitazione magistrale, nella filosofia
e nella pedagogia;
    b)  in  una  prova  scritta  di  cultura  generale,  per cui sono
concesse sei ore di tempo.
  Nel corso di "storia" (biennale), un anno deve essere dedicato alla
storia medioevale ed un anno alla storia moderna, alternativamente.
  Lo  studente  deve sostenere una prova scritta, di italiano, una di
traduzione  latina,  una  della  lingua  straniera  scelta  ed una di
cultura generale sulle discipline filosofiche.
  Per  essere  ammesso  all'esame  di  laurea  lo  studente deve aver
seguito  i  corsi  e  superato  gli  esami  in tutti gli insegnamenti
fondamentali ed almeno in quattro da lui scelti fra i complementari.

                              Art. 62.

  La durata del corso degli studi per il diploma di abilitazione alla
vigilanza nelle scuole elementari e' di tre anni.
  Sono  titoli  di  ammissione:  diploma di abilitazione magistrale e
concorso.
  Sono insegnamenti fondamentali:
    1) Pedagogia (triennale);
    2) Lingua e letteratura italiana (biennale);
    3) Lingua e letteratura latina (biennale);
    4) Storia (biennale);
    5) Geografia (biennale);
    6) Storia della filosofia (biennale);
    7) Istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica;
    8) Igiene.
  Insegnamento complementare:
    1) Lingua moderna straniera a scelta (biennale).
  Il concorso di ammissione consiste:
    a)  nella  valutazione  dei  voti  riportati,  agli  esami per il
conseguimento  del  diploma  di  abilitazione  magistrale, nel gruppo
delle materie letterarie e nella filosofia e pedagogia;
    b)  in  una  prova  scritta  di  cultura  generale,  per cui sono
concesse sei ore di tempo.
  Lo  studente  deve sostenere una prova scritta di pedagogia, una di
italiano ed una della lingua straniera prescelta.
  Per  conseguire  il diploma lo studente deve aver seguito i corsi e
superato  gli  esami  in  tutti  gli  insegnamenti fondamentali ed in
quello complementare.
  Per  partecipare  all'esame  di  concorso l'aspirante non deve aver
superato il 40° anno di eta'.

                              Art. 63.

  Gli  esami di profitto devono essere tali da accertare la maturita'
intellettuale del candidato e la sua preparazione nella materia sulla
quale  verte  l'esame,  senza  limitarsi  alle  nozioni impartite dai
professori nei corsi ai quali lo studente e' stato iscritto.

                              Art. 64.

  Per  gli  insegnamenti  pluriennali  sono prescritti distinti esami
annuali.
  La prova scritta, per le materie in cui e' contemplata, si sostiene
quando  l'insegnamento  ad  essa  relativo  sia  frequentato  per  il
prescritto  numero  di  anni;  la prova deve precedere l'ultimo esame
orale  della  relativa  materia  ed  esclude  da  questo se non viene
sostenuta con esito positivo.

                              Art. 65.

  Con  pubblico  manifesto  sono  comunicati  annualmente  i piani di
studio  consigliati per i singoli corsi di laurea o di diploma e sono
prescritte le esercitazioni e le eventuali prove per gli insegnamenti
per i quali siano ritenute opportune dal Consiglio della Facolta'.
  Gli  studenti  che  aspirano all'esenzione dalle tasse scolastiche,
sono  tenuti  a  seguire  i  piani di studi consigliati, con le norme
stabilite dalle vigenti disposizioni di legge.

                              Art. 66.

  La  prova  scritta  di  cultura generale, nei corsi di laurea, deve
essere preceduta da tutti gli altri esami di profitto.
  La  prova  scritta di pedagogia, nel corso di diploma, e' preceduta
da  tutti  gli altri esami di profitto, salvo che dal terzo ed ultimo
esame orale di pedagogia, ed esclude da questo se non viene sostenuta
con esito positivo.

                              Art. 67.

  L'esame  di  laurea consiste nella discussione di una dissertazione
scritta,  svolta  su un tema consigliato dal professore della materia
scelta dal candidato.
  L'argomento  della  dissertazione deve essere letterario, storico o
geografico  per  gli aspiranti alla laurea, in materie letterarie, di
carattere filosofico per gli aspiranti alla laurea in pedagogia.

                              Art. 68.

  L'insegnamento delle materie comuni ai corsi di laurea e di diploma
della Facolta' puo' essere impartito a classi riunite.
  Taluni  corsi  possono  essere  mutuati dalla Facolta' di lettere e
filosofia e dalle altre Facolta'.

                              Art. 69.

  Il  Consiglio  di  facolta'  esprime  il  parere  sulla  domanda di
passaggio  da uno ad altro corso di laurea o diploma e sull'eventuale
iscrizione  ad  anno  successivo  al  primo,  nonche'  sull'ulteriore
carriera  scolastica  degli  studenti  che  si trasferiscano da altre
Facolta' o Istituti superiori di magistero.

                              Art. 70.

  Nella  Facolta'  possono  essere istituiti Seminari ed Istituti con
particolare  riguardo  alle  discipline pedagogiche e psicologiche ed
alla didattica delle singole discipline d'insegnamento.

  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Dato a Roma, addi' 26 ottobre 1952

                               EINAUDI

                                                                SEGNI

Visto, il Guardasigilli: ZOLI
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 10 aprile 1953
  Atti del Governo, registro n. 76, foglio n. 11. - PALLA