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LEGGE 6 marzo 1953, n. 178

Modificazione al decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 535, concernente la revoca delle concessioni di medaglie al valore in favore degli appartenenti alla disciolta milizia volontaria sicurezza nazionale e sue specialità.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal:  23-4-1953 al: 8-10-2010
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Le decorazioni al valor militare concesse agli appartenenti alle disciolte milizia volontaria sicurezza nazionale, sue specialità, e milizie speciali per atti di valore compiuti in tempo di pace e revocate in base alla norma contenuta nel primo comma dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, numero 535, sono ripristinate, a domanda degli interessati, semprechè possano escludersi dalla concessione della decorazione natura e finalità politiche.
Le domande devono essere presentate al Ministero della difesa entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Il provvedimento di ripristino è disposto dal Ministro per la difesa previo parere della commissione militare consultiva unica per la concessione e la perdita di decorazioni al valor militare.