stai visualizzando l'atto

LEGGE 28 febbraio 1953, n. 149

Disposizioni relative alla previdenza del personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
nascondi
Testo in vigore dal:  15-4-1953 al: 21-12-2008
aggiornamenti all'articolo
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


In aggiunta al contributo di cui all'art. 2 del regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 908, convertito nella legge 19 gennaio 1939, n. 264, e alle successive disposizioni legislative e regolamentari relative al trattamento di previdenza del personale addetto alle gestioni appaltate delle imposte di consumo, è dovuto un contributo temporaneo straordinario nella misura del 2,37 per cento delle retribuzioni del personale suddetto.
Tale contributo è destinato:
a) alla copertura dell'onere per la sistemazione delle posizioni contributive, relativamente agli anni 1945, 1946, 1947, nelle assicurazioni di pensioni dirette e di famiglia del personale iscritto al Fondo di previdenza ai sensi del regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 908;
b) alla copertura dell'onere per la sistemazione delle posizioni contributive, relative agli stessi anni, nelle assicurazioni miste sulla vita, nonché alla copertura del maggior onere a carico del Fondo di integrazione di cui all'art. 34 del regolamento approvato con il regio decreto 20 ottobre 1939, n. 1863, modificato dall'art. 4 del decreto Presidenziale 1 luglio 1948, n. 1134, derivante dalla corresponsione delle indennità di anzianità del personale medesimo, cessato dal servizio con decorrenza successiva al 31 dicembre 1950, nella misura stabilita nel vigente accordo nazionale collettivo di lavoro per la categoria.