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LEGGE 24 febbraio 1953, n. 109

Indennità di volo al personale militare e civile dell'Esercito e della Marina comandato a compiere voli di servizio.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal:  4-4-1953 al: 8-10-2010
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Le disposizioni dell'art. 12 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 808, quali risultano modificate dall'art. 6 della legge 21 aprile 1949, n. 185, riguardanti la concessione di indennità di volo al personale della Aeronautica, sono estese al personale militare e civile dell'Esercito e della Marina che compia nell'interesse del servizio, voli comandati dai competenti enti dell'Esercito e della Marina.