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LEGGE 24 febbraio 1953, n. 108

Estensione al personale ecclesiastico dei ruoli ausiliario e di riserva del trattamento di quiescenza previsto per gli ufficiali delle categorie in congedo dal regio decreto-legge 30 dicembre 1937, n. 2411, convertito nella legge 17 maggio 1938, n. 886.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal:  4-4-1953 al: 21-12-2008
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Le disposizioni del regio decreto-legge 30 dicembre 1937, n. 2411, convertito in legge con la legge 17 maggio 1938, n. 886, e le successive modificazioni concernenti il trattamento di quiescenza spettante agli ufficiali delle categorie in congedo, sono estese, in quanto applicabili, al personale ecclesiastico dei ruoli "ausiliario" e "di riserva".