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LEGGE 24 febbraio 1953, n. 95

Modificazioni alle quote di surrogazione e di appoggio stabilite dalla legge 28 luglio 1950, n. 689.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  1-4-1953 al: 6-8-1956
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


L'art. 1 del regio decreto-legge 8 ottobre 1925, n. 2500, è sostituito dal seguente:
"Art. 1. - Nei lavori e nelle prestazioni di qualsiasi natura che l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni effettua per conto di altre Amministrazioni statali (inclusa l'Azienda di Stato per i servizi telefonici), società, enti diversi e privati, è a carico degli interessati una quota, di spese generali computata al 15% sull'ammontare complessivo dei lavori e delle prestazioni, ivi comprese le quote di surrogazione dei personale superiore e degli agenti, rispettivamente stabilite in L. 2300 ed in L. 1450 giornaliere.
Alle pubbliche Amministrazioni che nei consuntivi dei lavori eseguiti a richiesta dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni applichino una quota di spese generali inferiore a quella prevista nel presente articolo, e le cui prestazioni risultino, nel corso di ciascun esercizio finanziario, d'importo nel complesso equivalente alle spese sostenute nello stesso periodo dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per l'esecuzione dei lavori disposti nell'interesse o per conto delle Amministrazioni stesse, potrà essere addebitata una quota per spese generali calcolata in misura eguale a quella desunta dai predetti consuntivi".