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LEGGE 24 febbraio 1953, n. 90

Norme per la rivalutazione delle rendite vitalizie in denaro.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  17-3-1953 al: 21-12-2008
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Le rendite vitalizie in denaro costituite sino al 31 dicembre 1945 mediante trasferimenti di immobili con atto tra vivi o a causa di morte sono rivalutate di sedici volte, a richiesta, dei beneficiari, alle condizioni e nei termini di cui agli articoli seguenti.