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LEGGE 15 febbraio 1953, n. 77

Disciplina delle licenze straordinarie ai sottufficiali ed alle guardie del Corpo degli agenti di custodia e del licenziamento per inabilità fisica.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  25-3-1953 al: 15-12-2010
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


I sottufficiali, le guardie scelte e le guardie del Corpo degli agenti di custodia possono ottenere licenze straordinarie per uno dei seguenti motivi:
a) per la morte di uno dei genitori o della moglie o di un figlio avvenuta da meno di un mese;
b) per motivi di salute.