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LEGGE 31 gennaio 1953, n. 68

Autorizzazione di spesa per l'esecuzione di opere di sistemazione dei fiumi e torrenti.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  22-3-1953 al: 21-12-2008
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

IL

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA la seguente legge:

Art. 1


Al fine di evitare i danni dipendenti dalle piene, il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato ad eseguire le opere idrauliche di 2ª e 3ª categoria classificate e da, classificare dei fiumi e torrenti del territorio nazionale, ai sensi del testo unico 25 luglio 1904, n. 523, modificato dalla legge 13 luglio 1911, n. 774, nonché le opere di sistemazione di corsi di acqua di pianura nell'Italia, meridionale e nelle Isole, ai sensi del regio decreto-legge 29 novembre 1925, n. 2385.