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LEGGE 10 febbraio 1953, n. 59

Disposizioni per l'estensione agli enti stranieri delle agevolazioni tributarie a favore della liberalità a scopo di beneficenza, istruzione od educazione.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  17-3-1953 al: 21-12-2008
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

Le disposizioni dell'art. 1 del regio decreto-legge 9 aprile 1925, n. 380, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597 e quelle dell'art. 9, terzo e quarto alinea della legge 12 maggio 1949, n. 206, sono estese agli istituti stranieri legalmente riconosciuti aventi sede in Italia o all'estero, a condizione che lo scopo specifico della liberalità sia di beneficenza, istruzione o educazione, e sussista reciprocità di trattamento in virtù di apposito patto convenzionale con lo Stato al quale l'istituto straniero appartiene.
Il comma precedente si applica anche alle liberalità anteriori all'entrata in vigore della presente legge, per le, quali non siano state già pagate le imposte relative.

La presente legge, munita del sigillo nello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 febbraio 1953

EINAUDI

DE GASPERI - VANONI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI