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LEGGE 31 gennaio 1953, n. 52

Ratifica dei decreti legislativi 1° settembre 1947, n. 1121, concernente estensione alla Amministrazione delle ferrovie dello Stato delle disposizioni del decreto legislativo 26 marzo 1946, n. 138, concernente l'assunzione e la riassunzione dei reduci nelle pubbliche Amministrazioni e 28 gennaio 1948, n. 52, concernente norme integrative circa la riassunzione obbligatoria dei reduci negli impieghi non di ruolo, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 26 marzo 1946, n. 138, e di successive disposizioni legislative.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  6-3-1953 al: 15-12-2010
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

I decreti legislativi 1 settembre 1947, n. 1121 e 28 gennaio 1948, n. 52, sono ratificati.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 gennaio 1953

EINAUDI DE GASPERI - PELLA - MALVESTITI

Visto, il Guardasigilli: ZOLI