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LEGGE 31 gennaio 1953, n. 48

Ratifica di decreti legislativi concernenti la Presidenza del Consiglio emanati dal Governo durante il periodo dell'Assemblea Costituente.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  4-3-1953 al: 21-12-2008
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la segente legge:

Art. 1

Articolo unico.

I seguenti decreti legislativi sono ratificati, salvi gli effetti degli atti legislativi di modifica o di abrogazione dei decreti stessi:
11 novembre 1946, n. 351 - Concessione di un contributo straordinario all'Opera nazionale di assistenza all'Italia Redenta.
20 gennaio 1947, n. 59 - Rimborso di spese a carattere assistenziale sostenute in Africa orientale italiana.
21 marzo 1947, n. 159 - Estensione ai salariati delle disposizioni del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 138, concernente la riassunzione e l'assunzione obbligatoria dei reduci nelle pubbliche amministrazioni.
27 novembre 1947, n. 1331 - Revisione delle disposizioni relative all'indennità di carovita dei dipendenti statali e all'assegno di caroviveri dei pensionati.
15 dicembre 1947, n. 1549 - Norme sulla retribuzione delle feste infrasettimanali a favore dei salariati statali.
3 maggio 1948, n. 653 - Provvidenze a favore dei pensionati degli istituti di previdenza.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 gennaio 1953

EINAUDI DE GASPERI - SCELBA - VANONI - PELLA

Visto, il Guardasigilli: ZOLI