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LEGGE 31 gennaio 1953, n. 41

Istituzione di commissioni per gli incarichi direttivi e di insegnamento nelle scuole elementari e per i trasferimenti dei maestri.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  1-3-1953 al: 15-12-2010
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Per il conferimento delle supplenze nei circoli didattici privi di titolare, per il conferimento degli incarichi provvisori e delle supplenze d'insegnamento nelle scuole elementari statali e per i trasferimenti per domanda, dei maestri di ruolo sono rispettivamente costituite ogni anno tre commissioni presso ogni Provveditorato agli cumenti degli aspiranti e di formare le graduatorie.
Ciascuna commissione è nominata dal provveditore agli studi e composta di un funzionario del Provveditorato, di un ispettore scolastico o di un direttore didattico e di un maestro. Se le domande degli aspiranti superino le novecento, si nominano altri due commissari scelti fra i direttori didattici o i maestri e così successivamente di seicento in seicento domande. Non si aggiungono commissari oltre le duemilasettecento domande.
Le graduatorie formate dalle commissioni sono sottoposte all'approvazione del provveditore agli studi.