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LEGGE 22 dicembre 1952, n. 3595

Modificazione alla legge 29 aprile 1949, n. 221, sull'adeguamento delle pensioni ordinarie del personale civile e militare dello Stato, che stabilisce il trattamento di quiescenza per il personale della gestione statale del dazio di consumo di Roma, Napoli, Palermo e Venezia, trasferito ai Comuni e non iscritto alla Cassa di previdenza fra gli Enti locali.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  4-2-1953 al: 21-12-2008
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Ai dipendenti pensionati delle cessate aziende statali delle imposte di consumo di Roma, Napoli, Palermo e Venezia, non iscritti alla Cassa di previdenza fra gli Enti locali, è concessa la riliquidazione prevista dall'art. 8 della legge 29 aprile 1949, n. 221, coi successivi miglioramenti, sulla totalità del servizio prestato e con la decorrenza stabilita dall'art. 25 della stessa legge.