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LEGGE 18 dicembre 1952, n. 3084

Soprassoldo giornaliero di stazione ai militari addetti ai comandi di stazione permanenti e agli uffici di imbarco.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal:  30-1-1953 al: 8-10-2010
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il soprassoldo spettante ai militari dell'Esercito addetti ai comandi di stazione permanenti ed agli uffici di imbarco, nei periodi di grandi trasporti militari, è stabilito nelle seguenti misure:
per i servizi compiuti nelle ore diurne:
ufficiali, lire 50 giornaliere;
sottufficiali, lire 25 giornaliere;
graduati e militari di truppa, lire 20 giornaliere;
per i servizi compiuti nelle ore notturne (dalle ore 22 alle ore 6):
ufficiali, lire 60 giornaliere;
sottufficiali, lire 30 giornaliere;
graduati e militari di truppa, lire 25 giornaliere.
Tale soprassoldo è dovuto altresì ai militari della Marina e dell'Aeronautica addetti ai comandi di stazione permanenti e agli uffici di imbarco durante i periodi di grandi trasporti militari.