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LEGGE 20 dicembre 1952, n. 2385

Conversione in legge del decreto-legge 30 ottobre 1952, n. 1323, concernente un nuovo sistema di accertamento della imposta di fabbricazione sugli oli di semi.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  30-12-1952 al: 15-12-2010
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


È convertito in legge il decreto-legge n. 1323 del 30 ottobre 1952, concernente un nuovo sistema di accertamento dell'imposta di fabbricazione sugli oli di semi, con le seguenti modificazioni:
Dopo il quarto comma dell'art. 1 è aggiunto il seguente:
"I panelli, anche se sfarinati, destinati a disoleazione con solvente sono soggetti al pagamento della imposta sulla quantità di olio ricavabile, determinata analiticamente. Nel caso che i panelli e i relativi sfarinati siano estratti sotto vigilanza finanziaria dagli stabilimenti di produzioni degli oli di semi, ed ottenuti per pressione, e siano inviati con bolletta di accompagnamento per ulteriore disoleazione con solvente in altri stabilimenti, sulla quantità di olio ricavata è dovuta l'imposta in misura pari alla differenza tra la resa a solvente e quella a pressione".
Alla tabella A, annessa al decreto, le rese in olio greggio per 100 chilogrammi di vinaccioli stabilite in chilogrammi 12 per la estrazione con solvente ed in chilogrammi 8 per l'estrazione a pressione, sono rispettivamente sostituite in chilogrammi 13 e chilogrammi 9.