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LEGGE 15 novembre 1952, n. 1904

Modificazioni all'art. 24 della legge 26 agosto 1950, n. 860, sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  25-12-1952 al: 21-12-2008
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

L'art. 24 della legge 26 agosto 1950, n. 860, sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri, è sostituito dal seguente:
"L'assicurazione per la nuzialità e natalità, istituita con regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito in legge 6 luglio 1939, n. 1272, è soppressa a decorrere dal 1 gennaio 1951.
"A partire dalla stessa data, il relativo contributo previsto dalle tabelle A, B, C, D ed E, allegate al regio decreto-legge citato, è dovuto a favore dell'Ente nazionale assistenza orfani lavoratori italiani.
"L'Istituto nazionale della previdenza sociale continuerà ad effettuare la riscossione del contributo predetto con i sistemi di accertamento e di riscossione attualmente in vigore, e ne verserà l'importo, senza carico di spesa, all'Ente nazionale di assistenza orfani lavoratori italiani, secondo le modalità da convenirsi tra i due Istituti".

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Dogliani, addì 15 novembre 1952

EINAUDI DE GASPERI - RUBINACCI - ZOLI - PELLA - FANFANI - CAMPILLI

Visto, il Guardasigilli: ZOLI