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LEGGE 30 ottobre 1952, n. 1324

Autorizzazione all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato a contrarre mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche fino a concorrenza di 40 miliardi di lire per opere patrimoniali di ripristino.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  31-10-1952 al: 15-12-2010
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata a contrarre con il Consorzio di credito per le opere pubbliche mutui fino alla concorrenza di 41 miliardi di lire.