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LEGGE 25 luglio 1952, n. 1229

Aumento delle sanzioni pecuniarie in materia di circolazione stradale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 12-10-1952
al: 21-12-2008
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Le  sanzioni  pecuniarie  comminate  per  le  infrazioni alle norme
contenute  nel  regio  decreto  8 dicembre 1933, n. 1740, e nel regio
decreto   22  dicembre  1938,  n.  2139,  convertito  in  legge,  con
modificazione, nella legge 29 maggio 1939, n. 921, gia' raddoppiate a
norma  dell'art.  3 del decreto legislativo 5 ottobre 1945, n. 679, e
successivamente aumentate di cinque volte per effetto dell'art. 1 del
decreto  legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947,
n.  421,  sono  ulteriormente  aumentate  nei minimi e nei massimi in
ragione di quattro volte rispetto alla misura attuale.
  I  Comuni  i  quali  abbiano  emanato regolamenti per la disciplina
della circolazione urbana sono autorizzati a modificare i regolamenti
stessi  per  elevare,  nei  limiti  previsti dal precedente comma, le
sanzioni pecuniarie.
  Tali  modificazioni  devono  essere  approvate  dal  Ministro per i
lavori pubblici, di concerto con il Ministro per i trasporti, a norma
dell'art. 128 del regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740.