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LEGGE 25 luglio 1952, n. 1127

Istituzione del Centro italiano per i viaggi di istruzione degli studenti delle scuole secondarie.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  20-9-1952 al: 6-7-1955
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La Camera dei deputati il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


È istituito in Roma il Centro italiano per i viaggi di istruzione degli studenti delle scuole secondarie.
Il Centro" ha personalità giuridica di diritto pubblico, sotto la vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.