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LEGGE 20 luglio 1952, n. 1008

Norme a favore degli alto-atesini rioptanti per la cittadinanza italiana.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  20-8-1952 al: 21-12-2008
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Negli articoli che seguono sono indicati con il termine di rioptanti coloro che essendo cittadini italiani optarono per la cittadinanza germanica in base alla legge 21 agosto 1939, n. 1241, ed agli accordi italotedeschi del 1939 e degli anni seguenti e che abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 1918, n. 23.