stai visualizzando l'atto

LEGGE 1 luglio 1952, n. 701

Norme in materia di revisione di canoni enfiteutici e di affrancazione.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
nascondi
Testo in vigore dal:  20-7-1952 al: 15-12-2010
aggiornamenti all'articolo
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


I canoni in danaro di enfiteusi costituite anteriormente al 28 ottobre 1941 sono aumentati a sedici volte l'ammontare dovuto a quella data, a decorrere dalla prima scadenza posteriore alla entrata in vigore della presente legge.
La misura dell'aumento è ad otto volte per i canoni enfiteutici stabiliti nei provvedimenti di ripartizione fra i cittadini utenti di uso civico.