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LEGGE 13 giugno 1952, n. 693

Proroga al 31 dicembre 1953 dei contratti di appalto esattoriali, conferma in carica degli agenti della riscossione per il decennio 1954-1963 e meccanizzazione dei ruoli esattoriali.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  19-7-1952 al: 21-12-2008
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


I contratti di appalto delle esattorie comunali e consorziali e delle ricevitorie provinciali delle imposte dirette nonché delle tesorerie comunali e provinciali per il decennio 1943-1952 sono prorogati al 31 dicembre 1953: le cauzioni prestate a garanzia delle singole gestioni sono estese a garantire i contratti anzidetti per tutto il periodo della, proroga.
Per l'anno 1953 si applica lo stesso aggio già stabilito per il 1952 a norma della legge 7 febbraio 1951, n. 143.
Il nuovo decennio di appalto per le ricevitorie ed esattorie delle imposte dirette avrà inizio col 1 gennaio 1954 e terminerà con il 31 dicembre 1963.