stai visualizzando l'atto

LEGGE 28 giugno 1952, n. 677

Norme integrative e modificative del decreto legislativo 29 maggio 1946, n. 452, e della legge 29 luglio 1949, n. 481, concernenti provvidenze per l'attuazione di iniziative di interesse turistico ed alberghiero.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
nascondi
Testo in vigore dal:  15-7-1952 al: 21-12-2008
aggiornamenti all'articolo
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

le seguente legge:

Art. 1


Le somme che alla data di entrata in vigore della presente legge risultino disponibili sui fondi previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 29 luglio 1949, n. 481, sono destinate per la concessione di mutui in conformità degli articoli 4 e 11 della predetta legge.
Allo stesso scopo sono destinate le somme che si sono rese o si rendano disponibili a seguito di mancata erogazione o riduzione dei mutui e dei contributi concessi sui fondi anzidetti.
Agli effetti della ripartizione territoriale di cui all'art. 11 della legge 29 luglio 1949, n. 481, tra le località ammesse a fruire del 65 per cento dei fondi indicati in detto articolo sono compresi i territori indicati nell'art. 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646.