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LEGGE 20 aprile 1952, n. 524

Modificazioni a disposizioni della legge 18 ottobre 1942, n. 1460, sulla costituzione del Consiglio superiore dei lavori pubblici, e della legge 17 agosto 1942, n. 1150, sui piani regolatori.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/06/2006)
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Testo in vigore dal:  11-6-1952 al: 20-6-2006
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La Camera dei deputati ed il Senato dello Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il Consiglio superiore dei lavori pubblici esercita le proprie attribuzioni in assemblea generale, ovvero a mezzo delle proprie sezioni e dei comitati delle sezioni.
Le sezioni del Consiglio superiore dei lavori pubblici sono sei.
La ripartizione delle attribuzioni e dei componenti il Consiglio superiore dei lavori pubblici fra le varie sezioni e stabilita all'inizio di ogni biennio con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per i lavori pubblici.
Tra i funzionari indicati all'art. 3 della legge 18 ottobre 1942, n. 1460, concernente gli organi consultivi in materia di opere pubbliche è compreso il direttore generale delle foreste del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
Sono abrogati gli articoli 2 e 5 della legge 18 ottobre 1942, n. 1460.