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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 gennaio 1952, n. 365

Modificazioni dello statuto dell'Università degli studi di Cagliari.

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Testo in vigore dal: 15-5-1952
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Veduto   lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi  di  Cagliari,
approvato  con  regio decreto 20 aprile 1939, n. 1098, modificato con
regi  decreti  5  ottobre  1939, n. 1743 e 26 marzo 1942, n. 328, con
decreto  del  Capo provvisorio dello Stato 22 ottobre 1946, n. 398, e
con  decreti del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1949, n. 1027
e 11 aprile 1951, n. 565;
  Veduto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato col regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Veduto  il  regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Veduto  il  regio  decreto 30 settembre 1038, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Vedute  le  proposte  di  modifica  allo  statuto  formulate  dalle
autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche proposte;
  Sentito   il   parere   del   Consiglio  superiore  della  pubblica
istruzione;
  Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

                              Decreta:

  Lo  statuto  dell'Universita'  degli studi di Cagliari, approvato e
modificato  con  i  decreti  sopraindicati,  e'  cosi'  ulteriormente
modificato:
    Dopo l'art. 97, vengono aggiunti i seguenti articoli:

              Scuola di specializzazione in radiologia

  Art.  98.  -  Alla  Facolta' di medicina e chirurgia e' annessa una
Scuola  di  specializzazione in radiologia con sede presso l'Istituto
radiologico.
  Art.  99.  - La Scuola ha la durata di due anni e con un massimo di
otto iscritti nell'intero corso.
  Art. 100. - Le materie di insegnamento e di esame sono le seguenti:
    Anno 1°:
      Semeiotica radiologica;
      Fisica delle radiazioni;
      Anatomia radiografica;
      Tecnica radiologica.
    Anno 2°:
      Radiodiagnostica dell'apparato scheletrico;
      Radiodiagnostica dell'apparato digerente;
      Radiodiagnostica dell'apparato respiratorio;
      Radiodiagnostica dell'apparato uro-genitale;
      Radiodiagnostica del sistema nervoso;
      Roentgen e Radiumterapia;
      Foto-elettroterapia.

  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Dato a Roma, addi' 23 gennaio 1952

                               EINAUDI

                                                                SEGNI

Visto, il Guardasigilli: ZOLI
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 17 aprile 1952
  Atti del Governo, registro n. 51, foglio n. 71. - FRASCA