stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 ottobre 1951, n. 1806

Modificazioni dello statuto dell'Università degli studi di Pavia.

nascondi
vigente al 28/04/2024
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal: 15-5-1952
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Veduto  lo statuto dell'Universita' degli studi di Pavia, approvato
con  regio  decreto  14 ottobre 1926, n. 2130 e modificato con i regi
decreti  13  ottobre  1927,  n.  2229;  30  ottobre 1930, n. 1931; 22
ottobre 1931, n. 1463; 27 ottobre 1932, n. 2079; 27 dicembre 1934, n.
2435;  1  ottobre  1936,  n. 2472; 20 aprile 1939, n. 1068; 2 ottobre
1940,  n.  1470  e  24  novembre  1941, n. 1443; con decreto del Capo
provvisorio  dello  Stato 20 novembre 1947, n. 1702 e con decreti del
Presidente della Repubblica 20 luglio 1948, n. 1161; 31 ottobre 1950,
n. 1278 e 19 giugno 1951, n. 1093;
  Veduto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato  con  regio  decreto  31 agosto 1933, n. 1592, e successive
modificazioni;
  Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, numero 1071;
  Veduto  il  regio  decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Vedute  le  proposte  di  modifica  allo  statuto  formulate  dalle
autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche proposte;
  Sentito   il   parere   del   Consiglio  superiore  della  pubblica
istruzione;
  Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

                              Decreta:

  Lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi  di  Pavia, approvato e
modificato   con   i  decreti  sopraindicati  e  cosi'  ulteriormente
modificato:
  Attuale  art.  28.  -  Agli insegnamenti complementari del corso di
laurea in lettere e' aggiunto quello di:
    "storia della letteratura latina medioevale".
  Dopo  l'art.  50,  vengono  aggiunti  i  seguenti  nuovi  articoli,
relativi   alla   istituzione  della  Scuola  di  perfezionamento  in
genetica,  con  il  conseguente  spostamento  della numerazione degli
articoli successivi.

               Scuola di perfezionamento in genetica.

  Art.  51. - La Scuola di perfezionamento in genetica ha lo scopo di
orientare  e  guidare  verso  l'attivita' scientifica nel campo della
genetica  i giovani biologi, naturalisti, agrari, medici e veterinari
preparandoli   a   portare   nell'insegnamento,   nella   ricerca   e
nell'esercizio  professionale  i  metodi,  i  concetti, le conoscenze
della genetica moderna.
  Art. 52. - La durata del corso e' di anni due.
  Gli insegnamenti impartiti nella Scuola sono i seguenti:
    1) Genetica;
    2) Genetica applicata alla zootecnica;
    3) Genetica applicata alla fitotecnica;
    4) Eredita' nell'uomo;
    5) Citogenetica;
    6) Fisiogenetica;
    7) Genetica dei microorganismi;
    8) Genetica di popolazioni;
    9) Genetica evolutiva;
    10) Biologia generale;
    11) Antropologia;
    12) Zoologia;
    13) Botanica;
    14) Statistica.
  Questi  corsi  avranno,  ove  l'indole  della  materia lo permetta,
carattere  essenzialmente dimostrativo. A integrare il corso potranno
essere tenute conferenze su argomenti speciali.
  Art. 53. - Alla Scuola di perfezionamento in genetica sono ammessi:
    1) i laureati in scienze biologiche;
    2) i laureati in scienze naturali;
    3) i laureati in scienze agrarie e scienze forestali;
    4) i laureati in medicina e chirurgia;
    5) i laureati in medicina veterinaria.
  Il  Consiglio  della  scuola  fissa  volta  per volta e per ciascun
aspirante  gli  insegnamenti da seguire e gli esami o gruppi di esami
da  sostenere  a  seconda  dei  corsi gia' seguiti negli studi per la
laurea.
  E' obbligatorio durante i due anni del corso l'internato nel centro
di genetica e nell'Istituto di genetica.
  L'esame  di  diploma  viene sostenuto davanti ad una Commissione di
cinque  membri  nominati  dal preside della Facolta' e consiste nella
discussione  su  una  dissertazione  scritta, originale, di carattere
sperimentale.
  Art.  54. - Le tasse e le sopratasse che gli iscritti sono tenuti a
pagare  sono le stesse che la legge stabilisce per gli studenti della
Facolta'  di  scienze.  La misura dei contributi per le esercitazioni
pratiche e' fissata anno per anno.

  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Dato a Roma, addi' 27 ottobre 1951

                               EINAUDI

                                                                SEGNI

Visto, il Guardasigilli: ZOLI
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 17 aprile 1952
  Atti del Governo, registro n. 51, foglio n. 70. - FRASCA