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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 giugno 1951, n. 1093

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Pavia.

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Testo in vigore dal:  11-11-1951

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2130, e modificato con i regi decreti 13 ottobre 1927, n. 2229; 30 ottobre 1930, n. 1931; 22 ottobre 1931, n. 1463; 27 ottobre 1932, n. 2079; 27 dicembre 1934, n.
2435; 1 ottobre 1936, n. 2472; 20 aprile 1939, n. 1068; 2 ottobre 1940, n. 1470; 24 novembre 1941, n. 1443; con decreto del Capo provvisorio dello Stato 20 novembre 1947, n. 1702 e con i decreti del Presidente della Repubblica 20 luglio 1948, n. 1161 e 31 ottobre 1950, n. 1278;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifica allo statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è così ulteriormente modificato:

Attuale art. 39. - All'elenco delle lauree conferite dalla Facoltà di scienze matematiche è aggiunto quello di "scienze geologiche".
Dopo l'attuale art. 45, è aggiunto il seguente nuovo articolo, relativo all'istituzione del corso di laurea in scienze geologiche, col conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi:

Art. 46. - La durata del corso degli studi per la laurea in scienze geologiche è di quattro anni. È titolo di ammissione il diploma di maturità classica o di maturità scientifica.
Sono insegnamenti fondamentali:
1) istituzioni di matematiche;
2) fisica sperimentale (biennale);
3) chimica generale ed inorganica con elementi di organica;
4) mineralogia;
5) geologia;
6) geologia applicata;
7) paleontologia;
8) geografia;
9) geografia fisica;
10) topografia e cartografia;
11) fisica terrestre;
12) petrografia.

Sono insegnamenti complementari:
1) chimica organica;
2) chimica fisica;
3) geochimica;
4) astronomia;
5) zoologia;
6) botanica;
7) antropologia;
8) geografia economica;
9) analisi matematica (algebrica e infinitesimale) (biennale);
10) meccanica razionale con elementi di statica grafica e disegno.
Gli insegnamenti di "zoologia" e "botanica" debbono avere indirizzo biogeografico.
L'insegnamento di "analisi matematica" verrà impartito da due professori, ciascuno dei quali insegnerà alternativamente "analisi algebrica" per il 1° anno ed "analisi infinitesimale" per il 2° anno;
lo studente dovrà sostenere due esami distinti.
Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve avere seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in quattro da lui scelti fra i complementari.
I corsi di geologia e geologia applicata comportano un gruppo di esercitazioni sul terreno.
Dopo l'attuale art. 59, relativo alle scuole di specializzazione nelle discipline medico-chirurgiche sono aggiunti i seguenti nuovi articoli concernenti la istituzione di una scuola di specializzazione in "cardiologia".

Scuola di specializzazione in cardiologia.

Art. 60.

La Scuola di specializzazione in cardiologia, che conferisce il titolo di specialista in cardiologia, è istituita presso l'Istituto di patologia speciale medica e metodologia clinica e posta sotto la direzione del titolare di patologia medica.
La Scuola dispone di due sezioni di malati, dei laboratori con le attrezzature per essa disposte e del materiale clinico e didattico dell'Istituto di patologia medica e metodologia clinica ed eventualmente dell'Istituto di clinica medica.

Art. 61.

Il corso si svolge presso l'Istituto di patologia medica, ha la durata di due anni e comporta i seguenti insegnamenti:
1) patologia e clinica cardiologica (corso biennale di 30 lezioni annue);
2) semeiologia clinica cardiologica (corso biennale di 15 lezioni annue);
3) semeiologia strumentale cardiologica (corso biennale di 30 lezioni annue);
4) terapia medica cardiologica (corso biennale di 15 lezioni annue);
5) dimostrazioni di radiologia cardiologica (corso biennale di 15 lezioni annue).
Questi insegnamenti sono integrati da esercitazioni al letto del malato, e da esercitazioni teoriche pratiche di elettrocardiografia, di radiologia e di fisiopatologia sperimentale. A complemento degli insegnamenti e delle esercitazioni sono tenuti cicli di conferenze su argomenti di:
1) morfologia normale dell'apparato circolatorio 3
2) fisiologia....,.............................. 6
3) anatomia patologica.......................... 5
4) farmacologia................................. 3
5) terapia chirurgica dell'apparato circolatori. 5
6) igiene....................................... 2
7) medicina del lavoro.......................... 2
8) medicina dello sport......................... 2
9) medicina militare............................ 2
10) idrologia.................................... 2
11) neuropsichiatria............................. 2
Le conferme di cui ai numeri da 1) a 4) sono svolte durante il primo anno e fanno parte delle materie di esame del 1° corso; quelle di cui ai numeri da 6) a 11) sono svolte durante il secondo anno e fanno parte delle materie di esame del 2° corso.

Art. 62.

Alla Scuola sono ammessi dodici medici per ogni anno, i quali abbiano conseguito la laurea entro gli ultimi cinque anni accademici.
La Direzione della scuola si riserva di procedere ad una scelta in base ai titoli di studio ed eventualmente a mezzo di esami. Non sono ammesse abbreviazioni della durata del corso. L'internato in clinica è obbligatorio.

Art. 63.

L'iscritto al corso, alla fine di ogni anno deve sostenere un esame di profitto complessivo il cui superamento è condizione necessaria per l'iscrizione all'anno successivo; al termine del corso ha luogo l'esame di diploma consistente nella presentazione e discussione di una dissertazione scritta su argomento cardiologico il cui argomento sia stato concordato tra il diplomando ed il direttore della Scuola.
La dissertazione deve essere depositata presso la segreteria universitaria quindici giorni prima dell'esame.

Art. 64.

La Commissione per gli esami di profitto e quella per gli esami di diploma saranno nominate secondo le norme generali vigenti.
La spesa relativa al funzionamento del corso di laurea in scienze geologiche e della Scuola di specializzazione in cardiologia, è a carico del bilancio ordinario dell'Università di Pavia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Dogliani, addì 19 giugno 1951

EINAUDI GONELLA

Visto, il Guardasigilli: PICCIONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 ottobre 1951

Atti del Governo, registro n. 45, foglio n. 38. - FRASCA