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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 ottobre 1951, n. 1805

Modificazioni dello statuto dell'Università degli studi di Pavia.

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vigente al 28/04/2024
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Testo in vigore dal: 14-5-1952
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Veduto  lo statuto dell'Universita' degli studi di Pavia, approvato
con  regio  decreto  14 ottobre 1926, n. 2130 e modificato con i regi
decreti  13  ottobre  1927,  n.  2229;  30  ottobre 1930, n. 1931; 22
ottobre 1931, n. 1463; 27 ottobre 1932, n. 2079; 27 dicembre 1934, n.
2435;  10  ottobre  1936, n. 2472; 20 aprile 1939, n. 1068; 2 ottobre
1940,  n.  1470;  24  novembre  1941,  n.  1443; con decreto del Capo
provvisorio  dello Stato 20 novembre 1947, n. 1702, e con decreti del
Presidente della Repubblica 20 luglio 1948, n. 1161, 31 ottobre 1950,
n. 1278 e 19 giugno 1951, n. 1093;
  Veduto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato  con  regio  decreto  31 agosto 1933, n. 1592, e successive
modificazioni;
  Veduto  il  regio  decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Vedute  le  proposte  di  modifica  allo  statuto  formulate  dalle
autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche proposte;
  Sentito   il   parere   del   Consiglio  superiore  della  pubblica
istruzione;
  Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

                              Decreta:

  Lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi  di  Pavia, approvato e
modificato   con   i  decreti  sopraindicati  o  cosi'  ulteriormente
modificato:
    Attuale  art.  24. - Agli insegnamenti complementari del corso di
laurea in scienze politiche e' aggiunto quello di:
      6) Filosofia del diritto.
  Dopo  l'art.  25  e'  inserito  il  seguente  nuovo articolo con il
conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi.
  Art. 26. - L'esame di laurea in scienze politiche consiste:
    a)  nella  presentazione di una dissertazione scritta liberamente
dal  candidato  su un tema da lui scelto nelle materie della Facolta'
delle quale abbia dato saggio negli esami di profitto;
    b) in una discussione sulla dissertazione o su argomenti affini;
    c)  in  una  discussione  su  almeno  due  fra  tre  tesi  orali,
liberamente  scelte  dal  candidato  nelle  materie  professate nella
Facolta' esclusa quella a cui si riferisce la dissertazione scritta.
  L'attuale  art.  31  relativo  al  corso  di  laurea  in  lettere e
filosofia e' sostituito dal seguente:
  "L'esame di laurea consiste:
    a)  nella  presentazione  di  una  dissertazione  scritta su tema
liberamente scelto dal candidato fra le materie della Facolta' di cui
abbia sostenuto il relativo esame;
    b)  in una discussione orale sulla dissertazione scritta e su due
argomenti   scelti   liberamente   dal   candidato   e  pertinenti  a
insegnamenti della Facolta' diversi da quello scelto per la laurea".
  Attuale  art.  41.  -  Agli insegnamenti complementari del corso di
laurea in fisica sono aggiunti quelli di:
    7) Radioattivita';
    8) Meccanica statistica;
    9) Spettroscopia;
    10) Fisica tecnica.
  Attuale  art.  42.  -  Agli insegnamenti complementari del corso di
laurea in scienze matematiche e' aggiunto quello di:
    12) Storia delle matematiche.
  Attuale  art.  43.  -  Agli insegnamenti complementari del corso di
laurea in matematica e fisica sono aggiunti quelli di:
    13) Storia delle matematiche;
    14) Meccanica statistica.
  All'attuale art. 49, e' aggiunto il seguente comma:
  "L'argomento  della  dissertazione  scritta,  per  tutti  i tipi di
laurea,  deve  riferirsi  solo  ad  una delle materie del corso delle
quali il candidato abbia dato saggio negli esami di profitto".
  Attuale art. 53. - Dopo il primo comma e' inserito il seguente:
  "L'esame  di  "fisiologia  generale"  non  puo' essere sostenuto se
prima  non  sia stato superato quello di "anatomia umana"; l'esame di
"tecnica  e  legislazione  farmaceutica" non puo' essere sostenuto se
prima  non siano stati superati gli esami di "chimica farmaceutica" e
di "farmacologia e farmacognosia"; l'esame di "chimica bromatologica"
non  potra'  essere sostenuto se prima non sia stato superato l'esame
del   2°   corso   di   "esercitazioni   di  chimica  farmaceutica  e
tossicologica".
  Attuale art. 59. - L'ultimo comma e' sostituito dal seguente:
  "La  dissertazione  scritta  scelta  nell'ambito delle materie alle
quali  il  laureando  e'  stato  iscritto  e  dalle quali ha superato
l'esame,  deve  essere  accettata dal professore della materia e deve
essere  depositata  alla  segreteria  universitaria  almeno 20 giorni
prima dall'inizio dell'esame di laurea:
    f) prova orale di cultura tecnica".
  Attuale art. 60. - Il primo comma e' sostituito dal seguente:
  "I  laurenti  in  chimica  e  in chimica industriale possono essere
ammessi  al  4°  anno  per  la  laurea  in  farmacia, qualora abbiano
superato  un  esame  di chimica farmaceutica (1ª e 2ª parte del corso
biennale),  abbiano  frequentato  per  un  anno  il corso biennale di
fisiologia  generale,  e  abbiano superato almeno un esame di materia
biologica, comprendendo come tale anche la chimica biologica".

  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Dato a Roma, addi' 27 ottobre 1951

                               EINAUDI

                                                                SEGNI

Visto, il Guardasigilli: ZOLI
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 17 aprile 1952
  Atti del Governo, registro n. 51, foglio n. 80. - FRASCA