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LEGGE 5 aprile 1952, n. 341

Ratifica, con modificazione, del decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 799, concernente nuovi provvedimenti in materia d'imposta generale sull'entrata.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  9-5-1952 al: 21-12-2008
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

Il decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 799, è ratificato con la seguente modificazione:
Art. 9. - Il primo comma è sostituito dal seguente:
"La disposizione dell'art. 13, primo comma, del regio decreto-legge 3 giugno 1943, n. 452, concernente la assoggettabilità all'imposta sull'entrata dei passaggi di merci fra una ditta produttrice ed i propri negozi e spacci di vendita diretta al pubblico, è applicabile anche all'ipotesi di negozi e spacci di vendita diretta al pubblico gestiti da intermediari, ancorché appartenenti a questi ultimi".

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 aprile 1952

EINAUDI DE GASPERI - VANONI - PELLA

Visto, il Guardasigilli: ZOLI