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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 ottobre 1951, n. 1792

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Bologna.

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vigente al 29/04/2024
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Testo in vigore dal: 1-5-1952
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Veduto   lo   statuto  dell'Universita'  degli  studi  di  Bologna,
approvato  con  regio  decreto 14 ottobre 1926, n. 2170, e modificato
con regi decreti 12 ottobre 1927, n. 2227; 4 settembre 1930, n. 1312;
1  ottobre  1931, n. 1778; 27 ottobre 1932, n. 2092; 6 dicembre 1934,
n.  2394; 1 ottobre 1936, n. 2502; 12 maggio 1939, n. 1315; 5 ottobre
1939,  n.  1644;  13 luglio 1941, n. 848; 18 luglio 1942, n. 928 e 24
novembre  1942, n. 1595; con decreto del Capo provvisorio dello Stato
16 maggio 1947, n. 694, e con decreti del Presidente della Repubblica
22  febbraio  1948, n. 414; 30 luglio 1950, n. 1268; 31 ottobre 1950,
n. 1307 e 5 agosto 1951, n. 1311;
  Veduto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato  con  regio  decreto  31 agosto 1933, n. 1592, e successive
modificazioni;
  Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071;
  Veduto  il  regio  decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Vedute  le  proposte  di  modifica  allo  statuto  formulate, dalle
autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche proposte;
  Sentito   il   parere   del   Consiglio  superiore  della  pubblica
istruzione;
  Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

                              Decreta:

  Lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi di Bologna, approvato e
modificato  con  i  decreti  sopraindicati e ulteriormente modificato
come  appresso:  "corso  di perfezionamento in radiocomunicazioni" e'
trasformato    in:    "corso    di   perfezionamento   in   radio   e
telecomunicazioni".
  Art.   164.   -   Il   corso   di   perfezionamento   in   radio  e
telecomunicazioni ha la durata di un anno.
  Art.  165.  -  Possono  essere  iscritti  al  corso  i  laureati in
ingegneria  e  in  fisica. E' data tuttavia facolta' al Consiglio del
corso di ammettere laureati in corsi di laurea affini ai precedenti.
  Art. 166. - Le materie di studio sono le seguenti:
    Corsi fondamentali:
      1) Radiotecnica generale
      2) Propagazione delle onde elettromagnetiche;
      3) Teoria dei circuiti;
      4) Telefonia;
      5) Tubi elettronici;
      6) Misure (con esercitazioni).
    Corsi complementari:
      1) Complementi di analisi matematica;
      2) Calcolo operatorio;
      3) Complementi di elettrotecnica;
      4) Tecnica degli impianti trasmittenti;
      5) Tecnica degli impianti riceventi;
      6) Esercitazioni varie.
  Tali  insegnamenti  potranno essere integrati con altri a carattere
monografico  o  con  conferenze su argomenti speciali, da affidarsi a
tecnici di chiara fama.
  Art.   167.   -   Il   corso   di   perfezionamento   in   radio  e
telecomunicazioni  viene  tenuto  nell'Istituto  di  elettrotecnica e
delle comunicazioni elettriche.
  Art.  168.  -  Al termine del corso e' rilasciato un certificato di
frequenza e di esami.
  Per  il  conseguimento  di  tale certificato gli allievi, dopo aver
frequentato  regolarmente le lezioni e le esercitazioni, debbono aver
sostenuto  con  esito  favorevole  l'esame  di  profitto  relativo  a
ciascuno  degli  insegna  menti  fondamentali  e  di  norma a quattro
insegnamenti  complementari fra quelli elencati all'art. 166, nonche'
un  colloquio  in cui discutono una dissertazione scelta su argomento
speciale.
  Art.  169. - La scelta delle materie complementari su cui sostenere
l'esame verra' stabilita dal Consiglio del corso per ciascun iscritto
in  base  alla sua precedente carriera scolastica. I laureati che non
siano  forniti  di  laurea  in  ingegneria,  dovranno  in  ogni  caso
sostenere l'esame di complemento di elettrotecnica.

  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Dato a Roma, addi' 27 ottobre 1951

                               EINAUDI

                                                                SEGNI

Visto, il Guardasigilli: ZOLI
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 8 aprile 1952
  Atti del Governo, registro n. 51, foglio n. 34. - FRASCA